Art. 4 Preselezione per titoli 1. Nell'eventualita' in cui pervenga un numero di domande di partecipazione superiore alle 600 unita' per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera A) e 400 unita' per il concorso di cui all' art. 1, comma 1, lettera B) l'IVASS, al fine di assicurare l'efficacia e la celerita' delle procedure selettive, procedera' ad una preselezione, per titoli, delle candidature per individuare, ai sensi del successivo comma 5, i candidati da ammettere alla prova scritta di cui all'art. 6. A tal fine, l'IVASS provvedera' alla formazione di una graduatoria preliminare redatta sommando i punteggi attribuiti ai seguenti titoli, che devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande: a) titolo di studio di cui all'art. 2, lettera a), con le seguenti votazioni (o equivalenti): 110/110 e lode (100/100 e lode): punti 5,50; 110/110 (100/100): punti 5,00; 109/110: punti 4,00; 108/110 (99/100): punti 3,00; 107/110 (98/100): punti 2,00; 106/110 (97/100): punti 1,00; 105/110 (96/100): punti 0. b) dottorato di ricerca in materie economico-aziendali o in materie statistico-attuariali e/o matematico-finanziarie: punti 2,00; c) master universitario di secondo livello, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, in materie economico-aziendali o in materie statistico-attuariali e/o matematico-finanziarie: punti 1,50; d) abilitazione all'esercizio della professione di dott. commercialista o abilitazione all'esercizio della professione di revisore legale o abilitazione all'esercizio della professione di attuario (con esclusione dell'abilitazione all'esercizio della professione di attuario iunior): punti 1,50. 2. Verra' preso in considerazione un solo titolo per ciascuna delle categorie di cui ai precedenti punti a), b), c), d). 3. Ai fini della formazione della predetta graduatoria preliminare si terra' conto unicamente dei titoli dichiarati nella domanda presentata secondo le modalita' ed entro il termine di cui all'art. 3, comma 1. Non saranno presi in considerazione e non verranno, quindi, valutati i titoli non dichiarati nella predetta domanda. 4. I candidati vengono classificati in ordine decrescente in base al punteggio complessivo calcolato secondo i criteri di cui sopra. 5. Vengono convocati a sostenere la prova scritta di cui al successivo art. 6 i candidati classificatisi nelle prime 600 posizioni per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera A) e nelle prime 400 posizioni per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera B), nonche' gli eventuali ex aequo nell'ultima posizione utile. 6. L'ammissione alla prova scritta non costituisce garanzia della regolarita' della domanda di partecipazione al concorso ne' sana eventuali irregolarita' della domanda stessa. 7. Il punteggio conseguito ai fini della preselezione non concorre alla formazione del punteggio complessivo della graduatoria di merito del concorso. 8. I risultati conseguiti dai candidati nella preselezione, con l'indicazione dell'eventuale ammissione alla prova scritta, vengono resi disponibili a ciascun candidato esclusivamente sul sito internet dell'IVASS, all'indirizzo www.ivass.it almeno quindici giorni prima della data fissata per tale prova. Tale pubblicazione assume valore di notifica a ogni effetto di legge.