Art. 10 Prova di cultura 1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso dal presente decreto - a una prova di cultura. La presentazione dei candidati dovra' avvenire con le indicazioni - circa la data, l'orario e la sede di svolgimento della suddetta prova di cultura - che saranno comunicate, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, con le modalita' di cui al precedente art. 6 del presente decreto. 2. Il giorno e l'ora che verranno indicati nella comunicazione di cui al comma precedente e' quella di inizio della prova pertanto i candidati, dovranno presentarsi, senza attendere alcuna comunicazione, nella sede e nel giorno indicati, almeno mezz'ora prima dell'inizio della citata prova muniti dei documenti indicati nei precedenti art. 5, comma 3 e art. 8, comma 2. 3. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova, anche per causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso, ferme restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui all'art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34/2020. 4. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 13, 14 e 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 5. La prova consistera' nella somministrazione collettiva di un test contenente cento quesiti a risposta multipla predeterminata o libera, scelti dalla commissione esaminatrice di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera a), su argomenti di storia, geografia, attualita', educazione civica e sulla conoscenza della lingua italiana (grammatica, sintassi, ortografia, sinonimi, contrari, frasi da completare) e della lingua inglese, intesi a valutare le capacita' di ragionamento e le caratteristiche attitudinali dei concorrenti. La banca dati da cui verranno estratti i test sara' disponibile nel sito internet www.esercito.difesa.it Prima dell'inizio della prova, la predetta commissione valutatrice rendera' note ai concorrenti le modalita' di svolgimento, il tempo a disposizione per effettuare la prova, nonche' le modalita' di valutazione della stessa. 6. Il punteggio massimo conseguibile in detta prova da ciascun concorrente e' di 30 punti e dovra' essere calcolato attribuendo: 0,30 per ogni risposta esatta; - 0,05 per ogni risposta errata; 0 per ogni risposta multipla ovvero non data. Al termine della prova la commissione esaminatrice, sulla base dei punteggi ottenuti dai concorrenti, formera' una graduatoria provvisoria per ciascuno dei gruppi di posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b) c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p) e q) al solo scopo di individuare coloro che saranno ammessi alle prove di efficienza fisica di cui al successivo art. 11. 7. Saranno ammessi alle suddette prove, secondo l'ordine delle predette graduatorie provvisorie un numero di concorrenti pari a: trenta, per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a); dieci, per il posto di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b); cinquanta, per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c); cento, per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d); dieci, per il posto di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera e); settanta, per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera f); quaranta, per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera g); centoquaranta, per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera h); centocinquanta, per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera i); trenta, per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera j); dieci, per il posto di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera k); venti, per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera l); quaranta, per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera m); centodieci, per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera n); centotrenta, per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera o); cinquanta, per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera p); venti, per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera q). Alle prove di efficienza fisica saranno ammessi, inoltre, i concorrenti che nelle predette graduatorie abbiano riportato lo stesso punteggio del concorrente ultimo ammesso. 8. I punteggi relativi alla prova di cultura saranno inseriti nell'area privata dei portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa. Tali punteggi contribuiranno alla formazione delle graduatorie finali di merito di cui al successivo art. 15. 9. L'esito della prova scritta, l'elenco degli ammessi, il calendario con i giorni di convocazione e le modalita' di presentazione alle prove di cui al successivo art. 11 del presente decreto, saranno resi noti con avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso sara' inoltre consultabile nel sito www.difesa.it/concorsi Sara' possibile chiedere informazioni sull'esito della prova scritta, a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di conclusione della prova stessa, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Sezione relazioni con il pubblico (tel.: 06/517051012; e-mail: urp@persomil.difesa.it). 10. I verbali relativi alla prova di cultura dovranno essere inviati, a mezzo corriere, alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto reclutamento e disciplina - 1ª Divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali - 3ª Sezione, entro il terzo giorno dalla data di effettuazione delle medesima prova.