Art. 10 
 
 
                          Prova di cultura 
 
 
    1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento
del possesso  dei  requisiti  prescritti  per  la  partecipazione  al
concorso dal presente decreto - a una prova di cultura. 
    La presentazione dei candidati dovra' avvenire con le indicazioni
- circa la data, l'orario e la sede  di  svolgimento  della  suddetta
prova di cultura - che saranno comunicate, con valore di  notifica  a
tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, con le modalita' di  cui
al precedente art. 6 del presente decreto. 
    2. Il giorno e l'ora che verranno indicati nella comunicazione di
cui al comma precedente e' quella di inizio della  prova  pertanto  i
candidati,   dovranno    presentarsi,    senza    attendere    alcuna
comunicazione, nella sede e  nel  giorno  indicati,  almeno  mezz'ora
prima dell'inizio della citata prova muniti  dei  documenti  indicati
nei precedenti art. 5, comma 3 e art. 8, comma 2. 
    3. I concorrenti assenti  al  momento  dell'inizio  della  prova,
anche per causa di forza maggiore, saranno  considerati  rinunciatari
e, pertanto, esclusi dal concorso,  ferme  restando  le  salvaguardie
previste  per  gli  eventi  di  cui  all'art.  259,   comma   4   del
decreto-legge n. 34/2020. 
    4. Per quanto concerne le modalita' di  svolgimento  della  prova
saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 13, 14  e  15,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487. 
    5. La prova consistera' nella somministrazione collettiva  di  un
test contenente cento quesiti a risposta  multipla  predeterminata  o
libera, scelti dalla commissione esaminatrice di  cui  al  precedente
art. 9, comma 1, lettera  a),  su  argomenti  di  storia,  geografia,
attualita',  educazione  civica  e  sulla  conoscenza  della   lingua
italiana (grammatica, sintassi, ortografia, sinonimi, contrari, frasi
da completare) e della lingua inglese, intesi a valutare le capacita'
di ragionamento e le caratteristiche attitudinali dei concorrenti. La
banca dati da cui verranno estratti i test sara' disponibile nel sito
internet www.esercito.difesa.it 
    Prima  dell'inizio   della   prova,   la   predetta   commissione
valutatrice rendera' note ai concorrenti le modalita' di svolgimento,
il tempo a disposizione per effettuare la prova, nonche' le modalita'
di valutazione della stessa. 
    6. Il punteggio massimo conseguibile in detta  prova  da  ciascun
concorrente e' di 30 punti e dovra' essere calcolato attribuendo: 
      0,30 per ogni risposta esatta; 
      - 0,05 per ogni risposta errata; 
      0 per ogni risposta multipla ovvero non data. 
    Al termine della prova la commissione  esaminatrice,  sulla  base
dei punteggi  ottenuti  dai  concorrenti,  formera'  una  graduatoria
provvisoria per ciascuno dei  gruppi  di  posti  a  concorso  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettere a), b) c), d), e), f), g), h),  i),  j),
k), l), m), n), o), p) e q) al solo scopo di individuare  coloro  che
saranno ammessi alle prove di efficienza fisica di cui al  successivo
art. 11. 
    7. Saranno ammessi alle suddette prove,  secondo  l'ordine  delle
predette graduatorie provvisorie un numero di concorrenti pari a: 
      trenta, per i posti di cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera a); 
      dieci, per il posto di cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera b); 
      cinquanta, per i posti di cui al precedente art.  1,  comma  1,
lettera c); 
      cento, per i posti di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera d); 
      dieci, per il posto di cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera e); 
      settanta, per i posti di cui al precedente  art.  1,  comma  1,
lettera f); 
      quaranta, per i posti di cui al precedente  art.  1,  comma  1,
lettera g); 
      centoquaranta, per i posti di cui al precedente art.  1,  comma
1, lettera h); 
      centocinquanta, per i posti di cui al precedente art. 1,  comma
1, lettera i); 
      trenta, per i posti di cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera j); 
      dieci, per il posto di cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera k); 
      venti, per i posti di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera l); 
      quaranta, per i posti di cui al precedente  art.  1,  comma  1,
lettera m); 
      centodieci, per i posti di cui al precedente art. 1,  comma  1,
lettera n); 
      centotrenta, per i posti di cui al precedente art. 1, comma  1,
lettera o); 
      cinquanta, per i posti di cui al precedente art.  1,  comma  1,
lettera p); 
      venti, per i posti di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera q). 
    Alle prove di  efficienza  fisica  saranno  ammessi,  inoltre,  i
concorrenti che  nelle  predette  graduatorie  abbiano  riportato  lo
stesso punteggio del concorrente ultimo ammesso. 
    8. I punteggi relativi alla prova  di  cultura  saranno  inseriti
nell'area privata dei portale  dei  concorsi  on-line  del  Ministero
della difesa. Tali  punteggi  contribuiranno  alla  formazione  delle
graduatorie finali di merito di cui al successivo art. 15. 
    9. L'esito  della  prova  scritta,  l'elenco  degli  ammessi,  il
calendario  con  i  giorni  di  convocazione  e   le   modalita'   di
presentazione alle prove di cui al successivo art.  11  del  presente
decreto, saranno resi noti con  avviso  inserito  nell'area  pubblica
della sezione comunicazioni del portale  dei  concorsi.  Tale  avviso
sara' inoltre  consultabile  nel  sito  www.difesa.it/concorsi  Sara'
possibile chiedere informazioni sull'esito  della  prova  scritta,  a
partire dal quindicesimo giorno successivo a  quello  di  conclusione
della prova stessa, al Ministero della difesa  -  Direzione  generale
per il personale militare - Sezione relazioni con il pubblico  (tel.:
06/517051012; e-mail: urp@persomil.difesa.it). 
    10. I verbali relativi alla  prova  di  cultura  dovranno  essere
inviati, a mezzo corriere, alla Direzione generale per  il  personale
militare -  I  Reparto  reclutamento  e  disciplina  -  1ª  Divisione
reclutamento ufficiali e sottufficiali - 3ª Sezione, entro  il  terzo
giorno dalla data di effettuazione delle medesima prova.