Art. 12 Accertamenti sanitari 1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica saranno sottoposti, sempre presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'esercito in Foligno e a cura della commissione di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera c), all'accertamento del possesso dei requisiti di idoneita' psico-fisica previsti per il reclutamento degli ufficiali dei corrispondenti ruoli normali a nomina diretta, da eseguire in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Gli interessati, all'atto della presentazione, dovranno rilasciare apposita dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del protocollo diagnostico, secondo il modello riportato nell'allegato «D» che costituisce parte integrante del presente decreto. Nella circostanza, la commissione per gli accertamenti sanitari sospendera' il giudizio e rinviera' ad altra data i concorrenti che all'atto della presentazione vengono riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con i termini della procedura concorsuale e comunque, in nessun caso, il differimento ad altra data non potra' essere successivo al ventesimo giorno decorrente dalla data del provvedimento (estremi inclusi). 2. Sulla scorta delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare di cui all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e del decreto del Ministero della difesa 4 giugno 2014, citati nelle premesse, detta commissione dovra', altresi', accertare il possesso da parte dei concorrenti dei seguenti specifici requisiti psico-fisici: a) parametri fisici: composizione corporea, forza muscolare e massa metabolicamente attiva nei limiti previsti dall'art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, nonche' dalla Direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato generale della sanita' militare, citati nelle premesse; b) funzionalita' visiva uguale a 16/10 complessivi e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle quattro diottrie per la sola miopia anche in un solo occhio, e non superiore a tre diottrie anche in un solo occhio per gli altri vizi di refrazione. campo visivo e motilita' oculare normali. Sono ammessi gli esiti di trattamento LASIK e gli esiti di fotocheratoablazione senza disturbi funzionali e con integrita' del fondo oculare. c) perdita uditiva: monolaterale: valori compresi tra 25 e 35 dB; bilaterale: p.p.t. compresa entro il 20%; monolaterale o bilaterale isolata < 45 dB a 6.000 ÷ 8.000 Hz. 3. La commissione di cui sopra disporra' per tutti i concorrenti, prima dell'effettuazione della visita medica generale, i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: a) cardiologico con E.C.G.; b) oculistico; c) otorinolaringoiatrico con esame audiometrico; d) psicologico (ed eventuale psichiatrico); e) analisi completa delle urine con esame del sedimento; f) analisi del sangue concernente: emocromo completo; VES; glicemia; creatininemia; trigliceridemia; colesterolemia; transaminasemia (GOT e GPT); birilubinemia totale e frazionata; gamma GT; verifica dell'abuso abituale di alcool in base all'anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV). In caso di sospetta positivita', il concorrente sara' rinviato ad altra data per consegnare il referto attestante l'esito del test della CDT (ricerca ematica della transferrina carboidrato carente) che il medesimo concorrente avra' cura di effettuare, in proprio, presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN (in quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento); g) analisi di laboratorio concernente il dosaggio ematico del glucosio 6 - fosfato - deidrogenasi (G6PD) eseguito con metodo quantitativo. I candidati che risulteranno affetti da carenza totale o parziale dell'enzima G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e responsabilizzazione secondo il modello riportato nell'allegato «E» che costituisce parte integrante del presente decreto. 4. I concorrenti, terminati gli accertamenti specialistici e di laboratorio di cui al precedente comma 3, saranno sottoposti, a cura della medesima commissione, a una visita medica generale. In sede di tale visita la commissione potra' disporre l'effettuazione di ulteriori accertamenti specialistici o strumentali (compreso l'esame radiografico) nei casi meritevoli di approfondimento diagnostico al solo fine di un'adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente. Nel caso in cui si renda necessario sottoporre il concorrente a indagini radiografiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso informato secondo quanto riportato nell'allegato «F» che costituisce parte integrante del presente decreto. In tale sede, inoltre, la commissione giudichera' non idoneo il candidato che presenta tatuaggi e/o altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi del decoro dell'uniforme o della dignita' della condizione del militare di cui al regolamento e alle norme tecniche discendenti dal presente bando di concorso. 5. La commissione provvedera' a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche somato-funzionali nonche' degli specifici requisiti psico-fisici indicati nel precedente comma 2 del presente articolo. 6. Saranno giudicati idonei i concorrenti cui verra' attribuito il seguente profilo sanitario minimo: ===================================================================== | PS | CO | AC | AR | AV | LS | LI | VS | AU | +=======+=======+=======+=======+=======+======+======+======+======+ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | +-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+------+ Per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD, non puo' essere motivo di inidoneita' con conseguente esclusione dal concorso, a mente dell'art. 1, della legge 12 luglio 2010, n. 109, citata nelle premesse. Inoltre, al fine di tenere conto delle caratteristiche somato-funzionali, la commissione attribuira' a ogni coefficiente 1 (uno) del profilo sanitario un punteggio di 0,5. Il punteggio complessivo ottenuto contribuira' alla formazione della graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 15. 7. La predetta commissione, seduta stante, comunichera' a ciascun concorrente l'esito degli accertamenti sanitari, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: «idoneo quale ufficiale in ferma prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo degli ingegneri o del Corpo di commissariato o del Corpo sanitario dell'esercito»; «non idoneo quale ufficiale in ferma prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo degli ingegneri o del Corpo di commissariato o del Corpo sanitario dell'esercito», con indicazione del motivo. 8. Saranno giudicati «non idonei» i concorrenti risultati affetti da: imperfezioni e infermita' previste dal precitato art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90; disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia - disartria); stato di tossicodipendenza o tossicofilia da accertarsi presso una struttura sanitaria militare; malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso; tutte quelle malformazioni e infermita' non contemplate dai precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso formativo e con l'impiego quale Ufficiale in ferma prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo degli ingegneri o del Corpo di commissariato o del Corpo sanitario dell'esercito. 9. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati «non idonei» saranno esclusi dal concorso. 10. I concorrenti giudicati «non idonei» potranno tuttavia presentare, seduta stante, al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'esercito - Reparto concorsi accademia e scuole militari, specifica istanza di riesame di tale giudizio di inidoneita', che dovra' essere poi supportata da specifica documentazione rilasciata, in data successiva a quella del verbale di non idoneita' di cui al precedente comma 7 del presente articolo, a riguardo da struttura sanitaria pubblica, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di non idoneita'. Tale documentazione dovra' essere inoltrata, con le modalita' indicate al precedente art. 6, comma 3, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo a quello della visita medica. Il mancato inoltro nei termini e con le modalita' sopradescritte comportera' il rigetto della sopracitata istanza di riesame. Nel caso di accoglimento dell'istanza, il giudizio circa l'idoneita' fisica, sara' espresso dalla competente commissione, a seguito di valutazione della documentazione allegata all'istanza di riesame, ovvero, qualora necessario, a seguito di ulteriori accertamenti sanitari disposti. Nel caso di accoglimento dell'istanza, il giudizio circa l'idoneita' agli accertamenti sanitari di cui al precedente comma 7, sara' espresso dalla commissione di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera e), a seguito di valutazione della documentazione allegata all'istanza di riesame, ovvero, qualora necessario, a seguito di ulteriori accertamenti sanitari disposti. Il giudizio espresso da detta commissione e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati non idonei anche a seguito della valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, nonche' quelli che abbiano rinunciato ai medesimi, o che siano risultati assenti alla convocazione, anche per causa di forza maggiore, saranno esclusi dal concorso. Nel caso di mancato accoglimento dell'istanza di riesame, invece, i concorrenti riceveranno dal Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'esercito la relativa comunicazione e il giudizio di non idoneita' riportato al termine degli accertamenti sanitari sara' confermato.