Art. 15 
 
 
         Graduatorie finali di merito e ammissione al corso 
 
 
    1. I concorrenti giudicati idonei al termine delle prove e  degli
accertamenti di cui ai precedenti articoli 10, 11, 12, e  13  saranno
iscritti dalla commissione di cui al  precedente  art.  9,  comma  1,
lettera a) - dopo aver effettuato la valutazione dei titoli di cui al
precedente art. 14 - in graduatorie finali  di  merito  distinte  per
Corpo e tipologia/gruppo di lauree magistrali indicate nel precedente
art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j),  k),
l), m), n), o), p), e q) secondo l'ordine  del  punteggio  finale  di
merito da ciascuno conseguito, ottenuto sommando: 
      il punteggio conseguito nella prova di cultura; 
      l'eventuale punteggio  conseguito  nella  prova  di  efficienza
fisica; 
      l'eventuale punteggio conseguito negli accertamenti sanitari; 
      il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli. 
    2. Le graduatorie finali di merito di cui al precedente  comma  1
saranno approvate con decreto dirigenziale e saranno  pubblicate  nel
Giornale Ufficiale della Difesa e, solo  a  titolo  informativo,  nel
sito web www.difesa.it/concorsi e nell'area pubblica del portale. 
    3. Nel decreto di approvazione delle graduatorie finali di merito
del  concorso  si  terra'  conto  delle  riserve  di  posti  previste
nell'art. 2 del presente decreto. Detti posti, qualora non  ricoperti
per carenza o insufficienza di riservatari idonei,  saranno  devoluti
agli altri concorrenti idonei compresi nella relativa graduatoria  di
merito e secondo l'ordine della graduatoria medesima. 
    4. Nel  decreto  di  approvazione  delle  graduatorie  finali  di
merito,  qualora  taluno  dei  posti  di  cui  all'art.  1,  comma  1
risultasse non  ricoperto  per  carenza  di  concorrenti  idonei,  si
procedera' alla sua eventuale devoluzione sulla base  delle  esigenze
operative rappresentate dall'organo di impiego della Forza armata. 
    5. Fermo restando quanto indicato nei precedenti commi 3 e 4  del
presente articolo, nel decreto di approvazione delle  graduatorie  si
terra' conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza, previsti
dall'art. 5 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487 e dall'art. 73, comma 14  del  decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,  posseduti
alla  data  di  scadenza  di  presentazione  delle  domande,  che   i
concorrenti hanno  dichiarato  nella  domanda  di  partecipazione  al
concorso  o  in  apposita  dichiarazione  sostitutiva  allegata  alla
medesima. A parita' o in  assenza  di  titoli  di  preferenza,  sara'
preferito  il  concorrente  piu'  giovane  d'eta',  in   applicazione
dell'art. 3, comma 7  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  come
modificato dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191. 
    6. Saranno dichiarati vincitori i concorrenti che, nei limiti dei
posti a concorso di cui al precedente art. 1, comma  1,  lettere  a),
b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p) e  q)  del
presente  decreto,  si   collocheranno   utilmente   nelle   predette
graduatorie di merito, tenuto conto delle riserve di posti di cui  al
precedente art. 2, nonche' delle disposizioni di  cui  al  precedente
art. 1, commi 2 e 3 e dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo. 
    7. I vincitori riceveranno  all'indirizzo  di  posta  elettronica
indicato nella domanda di partecipazione una comunicazione contenente
l'invito  a  presentarsi  per  assumere  servizio  -  sotto   riserva
dell'accertamento dei requisiti prescritti per la frequenza del corso
di cui al successivo art. 16 -  presso  l'Accademia  militare,  p.zza
Roma 15, Modena. 
    8.  I  concorrenti  che  per  qualsiasi  motivo   non   dovessero
presentarsi entro la giornata indicata nella comunicazione di cui  al
precedente comma 7, saranno considerati rinunciatari e, pertanto, non
ammessi al corso, ferme restando le  salvaguardie  previste  per  gli
eventi di cui all'art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34/2020.  In
caso   di   impossibilita'   a   ottemperare   tempestivamente   alla
convocazione, per causa di forza  maggiore  riconosciuta  valida  dal
Centro di selezione e reclutamento  nazionale  dell'esercito,  potra'
essere concessa una proroga della data di presentazione che in nessun
caso potra' essere successiva alla conclusione della prima  settimana
del corso di formazione. Allo scopo gli interessati avranno  cura  di
darne tempestiva e documentata notizia con le modalita'  indicate  al
precedente art. 6, comma  3,  e  comunque  non  oltre  il  giorno  di
prevista presentazione. 
    9. Qualora alcuni dei posti rimanessero non ricoperti  a  seguito
di rinuncia degli ammessi, il  Centro  di  selezione  e  reclutamento
nazionale dell'esercito potra' procedere ad altrettante ammissioni di
concorrenti idonei secondo l'ordine delle rispettive  graduatorie  di
merito e con i criteri indicati nel presente articolo fino al settimo
giorno successivo alla data di inizio del corso. 
    10. Coloro che non riceveranno alcuna comunicazione entro  trenta
giorni dalla conclusione delle prove concorsuali, dovranno  ritenersi
non ammessi al corso. Comunque, essi, potranno chiedere  informazioni
sull'esito del concorso alla  Direzione  generale  per  il  Personale
militare - Servizio relazioni con il pubblico -  viale  dell'Esercito
186     -     00143     Roma     (tel.:     06/517051012;     e-mail:
urp@persomil.difesa.it), a partire dal trentesimo  giorno  successivo
alla conclusione delle prove concorsuali.