Art. 19 
 
 
                             Esclusioni 
 
 
    1. I concorrenti che risultano in difetto anche di  uno  soltanto
dei requisiti prescritti per l'ammissione al corso allievi  ufficiali
in ferma prefissata dell'esercito saranno esclusi  con  provvedimento
dalla Direzione generale per il personale militare. 
    2.  la  Direzione  generale  per  il  personale  militare  potra'
escludere, in qualsiasi momento, i concorrenti  dal  concorso  ovvero
dal corso, nonche' potra' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina
a Ufficiale in ferma prefissata, qualora il  difetto,  anche  di  uno
soltanto, dei  prescritti  requisiti  venisse  accertato  durante  le
selezioni, durante il corso, ovvero dopo la nomina a tenente in ferma
prefissata dell'esercito.