Art. 20 
 
 
    Prospettive di carriera per gli ufficiali in ferma prefissata 
 
 
    1. Gli ufficiali in  ferma  prefissata  possono  partecipare,  in
relazione al titolo di studio posseduto e  qualora  in  possesso  dei
requisiti  indicati  dal  relativo  bando,   ai   concorsi   per   il
reclutamento di: 
      a) ufficiali in servizio permanente dei ruoli  normali  di  cui
all'art. 653 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sempreche'
non hanno superato il giorno di compimento del 40° anno di eta'; 
      b) ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali  di  cui
all'art. 659 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    2. Gli ufficiali in ferma prefissata che  avranno  completato  la
ferma di cui al precedente art. 16, comma  3,  saranno  collocati  in
congedo. 
    3. A  favore  degli  ufficiali  in  ferma  prefissata  che  hanno
prestato servizio senza demerito nell'Esercito italiano, nella Marina
militare e  nell'Aeronautica  militare  sono  previste  riserve  fino
all'80% dei posti annualmente disponibili per  la  partecipazione  ai
concorsi per gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali a
nomina diretta di cui all' all'art. 652 del  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66.