Art. 3 
 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
 
    1. Possono concorrere a domanda per  l'ammissione  all'11°  corso
A.U.F.P. di cui al precedente art. 1 i cittadini di entrambi i  sessi
che: 
      a) non hanno superato il giorno di compimento del trentottesimo
anno di eta' alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione.  Eventuali  aumenti  dei  limiti  di  eta'
previsti dalle vigenti disposizioni  di  legge  per  l'ammissione  ai
pubblici impieghi non trovano applicazione; 
      b) sono in possesso della cittadinanza italiana; 
      c) godono dei diritti civili e politici; 
      d) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati  decaduti
dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione,  licenziati  dal
lavoro alle dipendenze di  pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia
per motivi disciplinari o  di  inattitudine  alla  vita  militare,  a
esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica; 
      e) se concorrenti di sesso maschile, non sono stati  dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano
presentato  apposita  dichiarazione  irrevocabile  di  rinuncia  allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio  nazionale  per  il
servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni  dalla
data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto  dall'art.
636 del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66.  In  tal  caso,
l'esito della dichiarazione dovra' essere allegato  alla  domanda  di
partecipazione al concorso; 
      f) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza  di  applicazione  della   pena   su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; 
      g) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      h) hanno tenuto condotta incensurabile; 
      i)  non  hanno  tenuto  comportamenti   nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      j) sono in possesso  di  uno  dei  seguenti  titoli  di  studio
appartenenti alle classi di laurea magistrale e/o laurea magistrale a
ciclo unico e  degli  ulteriori  requisiti  culturali  specificamente
indicati: 
        1) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), laurea
magistrale in ingegneria aerospaziale e astronautica (classe LM-20); 
        2) per il posto di cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera  b),
laurea magistrale in ingegneria aeronautica (classe LM-20); 
        3) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), laurea
magistrale in ingegneria delle telecomunicazioni (classe LM-27); 
        4) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), laurea
magistrale in ingegneria elettronica (classe LM-29); 
        5) per il posto di cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera  e),
laurea magistrale in ingegneria elettrica (LM-28); 
        6) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera f), laurea
magistrale in  informatica  (classe  LM-18),  ingegneria  informatica
(classe LM-32) e sicurezza informatica (classe LM-66); 
        7) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera g), laurea
magistrale in ingegneria meccanica (LM-33); 
        8) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera h), laurea
magistrale in  ingegneria  civile  (classe  LM-23)  con  abilitazione
all'esercizio della professione; 
        9) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera i), laurea
magistrale in architettura e ingegneria  edile  architettura  (classe
LM-4) con abilitazione all'esercizio della professione; 
        10) per i posti di cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera  j),
laurea magistrale in scienze chimiche (classe LM-54); 
        11) per il posto di cui all'art.  1,  comma  1,  lettera  k),
laurea magistrale in scienze e tecnologie geologiche (LM-74); 
        12) per i posti di cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera  l),
laurea magistrale  in  ingegnerie  per  l'ambiente  e  il  territorio
(LM-35); 
        13) per i posti di cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera  m),
laurea magistrale in giurisprudenza (classe LMG/01); 
        14) per i posti di cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera  n),
laurea magistrale in scienze dell'economia (classe LM-56); 
        15) per i posti di cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera  o),
laurea  magistrale  in  medicina  e  chirurgia  (classe  LM-41)   con
abilitazione all'esercizio della professione; 
        16) per i posti di cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera  p),
laurea  magistrale  in  medicina  veterinaria  (classe   LM-42)   con
abilitazione all'esercizio della professione; 
        17) per i posti di cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera  q),
laurea magistrale in farmacia e farmacia industriale (LM-13); 
        Saranno ritenuti validi anche i titoli di  laurea  conseguiti
secondo i precedenti  ordinamenti,  in  virtu'  delle  corrispondenze
indicate dal decreto interministeriale 9 luglio 2009. 
        Per i titoli di  laurea  conseguiti  all'estero,  invece,  e'
richiesta la dichiarazione  di  equipollenza  ovvero  di  equivalenza
secondo la procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo n.
165/2001,  la  cui  modulistica  e'  disponibile  sul  sito  web  del
Dipartimento            della            funzione            pubblica
(http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri).
Il candidato che non sia ancora  in  possesso  del  provvedimento  di
equipollenza  o  equivalenza  dovra'  dichiarare  nella  domanda   di
partecipazione di aver presentato la relativa  richiesta,  ovvero  le
sole  lauree   magistrali   conseguite   in   territorio   nazionale,
riconosciute per legge o per decreto ministeriale equipollente ad una
di quelle prescritte per la partecipazione al concorso indetto con il
presente decreto. 
        In entrambi  i  casi,  i  concorrenti  dovranno  produrre  ed
allegare alla domanda di candidatura una  dichiarazione  che  riporti
gli estremi  del  provvedimento  di  equipollenza  oppure  copia  del
provvedimento stesso. 
      k) non sono gia' in servizio quali Ufficiali ausiliari in ferma
prefissata, ovvero si trovano nella posizione  di  congedo  per  aver
completato la ferma come Ufficiali ausiliari in ferma prefissata. 
    Il difetto anche di uno soltanto dei requisiti di cui al presente
articolo, determinera' l'esclusione dal concorso. 
    2. Al concorso possono partecipare anche militari in servizio, di
entrambi i sessi. 
    3. Ai fini  dell'ammissione  alla  frequenza  del  corso  allievi
ufficiali  in  ferma  prefissata  i   concorrenti   dovranno   essere
riconosciuti in possesso dei requisiti di  idoneita'  psico-fisica  e
attitudinale al servizio militare per la nomina a ufficiale in  ferma
prefissata dell'esercito. Detta  idoneita'  sara'  accertata  con  le
modalita' indicate nei successivi articoli 11, 12 e 13  del  presente
decreto. 
    4.  I  requisiti  di  cui  al  presente  articolo  devono  essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione delle domande di partecipazione indicato nel successivo
art. 5, comma 1. e, fatta eccezione per quello dell'eta'  di  cui  al
precedente comma 1, lettera a), devono  essere  mantenuti  fino  alla
nomina a ufficiale in ferma prefissata.