Art. 13 
 
 
                             Prova orale 
 
 
    1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti  attitudinali
saranno ammessi a sostenere la prova orale vertente, per ciascuno dei
concorsi di cui al precedente art. 1, sugli  argomenti  previsti  dai
programmi riportati nell'allegato C al  presente  decreto.  La  prova
orale avra' luogo nelle sedi e nei giorni che saranno comunicati agli
interessati con le modalita' indicate nel precedente art. 5. 
    2. I concorrenti che  non  si  presentano  nel  giorno  stabilito
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso. 
    3. La prova orale si intendera' superata se il concorrente  avra'
ottenuto una votazione non inferiore a 18/30, utile per la formazione
della graduatoria di merito di cui al successivo art. 14. 
    La prova obbligatoria di lingua inglese si considera superata  se
il candidato consegue il punteggio minimo di 18/30. 
    4. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreche'  lo  abbiano
chiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno  una
prova orale facoltativa di lingua  straniera  (tra  il  francese,  lo
spagnolo e il tedesco), della durata di quindici  minuti,  che  sara'
svolta con le seguenti modalita': 
      a) breve colloquio di carattere generale; 
      b) lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione
personale; 
      c) conversazione guidata che abbia come spunto il brano. 
    5. Ai concorrenti che sosterranno detta prova sara' assegnato  un
punteggio aggiuntivo in relazione  al  voto  conseguito  in  ciascuna
delle lingue prescelte, cosi' determinato: 
      a) da 21/30 a 23,999/30: 1 punto; 
      b) da 24/30 a 26,999/30: 1,5 punti; 
      c) da 27/30 a 30/30: 2 punti.