Art. 14 
 
 
                        Graduatorie di merito 
 
 
    1. La  graduatoria  di  merito  degli  idonei  per  ciascuno  dei
concorsi di cui al precedente art. 1 sara' formata  secondo  l'ordine
dei punteggi conseguiti dai concorrenti, calcolati sommando: 
      a) la media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte; 
      b) il punteggio riportato nella prova orale; 
      c) un terzo del punteggio espresso  in  trentesimi,  attribuito
nell'accertamento della lingua inglese; 
      d) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito; 
      e) l'eventuale punteggio aggiuntivo riportato nella prova orale
facoltativa di lingua straniera. 
    2. Nel decreto  di  approvazione  della  graduatoria  di  ciascun
concorso si terra' conto della riserva dei posti a favore del coniuge
e dei figli superstiti ovvero dei parenti  in  linea  collaterale  di
secondo grado, se unici superstiti, del personale delle Forze  armate
e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio
di cui all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66  e
della riserva dei posti a favore  degli  appartenenti  al  ruolo  dei
marescialli, dei sergenti e dei volontari in servizio permanente. Nel
caso in  cui  un  concorrente  inserito  in  graduatoria  rientri  in
entrambe le suddette categorie di  riservatari,  la  riserva  di  cui
all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 prevale  su
quella prevista a favore della categoria dei marescialli dei sergenti
e dei volontari in servizio permanente. 
    3. Qualora i posti riservati non dovessero essere  ricoperti,  in
tutto  o  in  parte,  per  insufficienza   di   riservatari   idonei,
l'amministrazione si riserva la facolta' di procedere secondo  quanto
previsto al precedente art. 1, comma 2. 
    4. Ferme restando le riserve dei posti di cui all'art.  1,  comma
1, lettera b), se i posti messi a  concorso  per  una  o  piu'  delle
suddette categorie non sono, in  tutto  o  in  parte,  ricoperti  per
insufficienza di  concorrenti  idonei,  gli  stessi  potranno  essere
devoluti ai concorrenti idonei in altre categorie,  secondo  l'ordine
della  graduatoria  generale  di  merito,  all'uopo   formata   dalla
commissione. 
    4. Nei decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto,
a parita' di merito, dell'ordine dei titoli  di  preferenza  previsti
dall'art. 5 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487 e dall'art. 73, comma 14  del  decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,  posseduti
alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande  che
i concorrenti hanno dichiarato nella domanda di partecipazione  o  in
apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. A  parita'
od in assenza di titoli di preferenza, sempre a  parita'  di  merito,
sara' preferito il concorrente piu' giovane d'eta',  in  applicazione
del secondo periodo dell'art. 3, comma 7  della  legge  n.  127/1997,
come aggiunto dall'art. 2, comma 9 della legge n. 191/1998. 
    5.  Saranno  dichiarati  vincitori   -   sempreche'   non   siano
sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui  al  precedente  art.  1,
comma  5  -  i  concorrenti  che,  per  quanto  indicato  nei   commi
precedenti, si collocheranno utilmente nella graduatoria di merito. 
    6. Le graduatorie dei concorrenti idonei  saranno  approvate  con
distinti decreti dirigenziali, che saranno  pubblicati  nel  Giornale
Ufficiale della difesa. Di tale pubblicazione sara' dato avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Inoltre,  essi  saranno
pubblicati, a puro  titolo  informativo,  nel  portale  dei  concorsi
on-line.