Art. 8 Commissioni 1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: a) le commissioni esaminatrici per le prove scritte e per le prove orali, per la valutazione dei titoli di merito e per la formazione della graduatoria di merito, una per ciascun concorso; b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici, unica per tutti i concorsi; c) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, unica per tutti i concorsi; d) la commissione per gli accertamenti attitudinali, unica per tutti i concorsi. 2. Le commissioni esaminatrici di cui al precedente comma 1, lettera a) saranno composte da: a) un ufficiale di grado non inferiore a colonello dell'Aeronautica militare, in servizio, presidente; b) due o piu' ufficiali di grado non inferiore a maggiore dell'Aeronautica militare in servizio, di cui almeno uno dell'Arma o Corpo per il quale e' indetto il concorso, membri; c) un ufficiale inferiore o un sottufficiale di grado non inferiore a 1° maresciallo ovvero un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto. La commissione esaminatrice puo' essere integrata da uno o piu' esperti civili o militari, per le singole materie oggetto di esame, in qualita' di membri aggiunti. I membri aggiunti hanno diritto di voto nelle sole materie per le quali sono stati chiamati ad integrare la commissione. Per i concorsi per l'accesso al Corpo del Genio aeronautico uno dei membri deve appartenere a ciascuna delle categorie poste a concorso. 3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: a) un ufficiale medico del Corpo sanitario aeronautico, di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente; b) due o piu' ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico di grado non inferiore a capitano, membri; c) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto. Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti dell'Aeronautica militare o di medici specialisti esterni. 4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui al precedente comma 1, lettera c) sara' composta da: a) un ufficiale medico del Corpo sanitario aeronautico, di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente; b) due o piu' ufficiali medici del Corpo sanitario aeronautico di grado non inferiore a capitano, membri; c) un ufficiale inferiore ovvero un Sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto. Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti dell'Aeronautica militare o di medici specialisti esterni. Gli ufficiali del Corpo sanitario aeronautico facenti parte di detta commissione dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al precedente comma 3. 5. La commissione per gli accertamenti attitudinali e per le prove di efficienza fisica, di cui al precedente comma 1, lettera d) sara' composta da: a) un ufficiale in servizio di grado non inferiore a tenente colonnello dell'Aeronautica militare, presidente; b) due ufficiali dell'Aeronautica militare, specialisti in selezione attitudinale o con qualifica di «perito in materia di selezione attitudinale», di grado inferiore a quello del presidente, ovvero funzionari sanitari psicologi appartenenti alla terza area funzionale del Ministero della difesa, membri; c) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto. Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali ed esperti periti selettori, nonche' di personale in servizio presso il Centro di selezione dell'Aeronautica militare di Guidonia per l'effettuazione delle prove di efficienza fisica.