Art. 12 Esclusioni 1. L'amministrazione puo', con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non sia in possesso dei prescritti requisiti per essere ammesso al corso, nonche' escluderlo dalla sua frequenza se il difetto dei requisiti venisse accertato durante il corso stesso e puo' dichiararlo decaduto dalla nomina di carabiniere atleta del centro sportivo, se il difetto dei requisiti venisse accertato dopo la nomina di cui all'art. 14. 2. L'amministrazione puo' altresi' procedere, in ogni momento del corso e con provvedimento motivato, all'espulsione dei frequentatori qualora ricorra una delle qualsiasi circostanze indicate dal regolamento per le scuole allievi carabinieri.