Art. 14 Nomina a carabiniere atleta Gli arruolati, previo superamento degli esami finali del corso, conseguiranno la nomina a carabiniere e saranno immessi, secondo l'ordine della graduatoria finale, nel ruolo appuntati e carabinieri, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o di autorita' da questi delegata. Al termine del corso saranno destinati al Centro sportivo carabinieri, in qualita' di «atleta» presso le sezioni specifiche di riferimento.