Art. 2 Requisiti di partecipazione 1. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, indicato nel successivo art. 3, comma 1: a. abbiano compiuto il diciassettesimo anno di eta' e non abbiano superato il giorno di compimento del ventiseiesimo anno. Per coloro che abbiano prestato servizio militare il limite massimo d'eta' e' elevato a ventotto anni. Per i soli candidati alla specialita' canottaggio, il limite di eta' e' elevato a trentacinque anni. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi; b. abbiano, se minori, il consenso di chi esercita la responsabilita' genitoriale; c. godano dei diritti civili e politici; d. siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado; e. non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psicofisica; f. abbiano tenuto condotta incensurabile; g. non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; h. non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna o con il beneficio della non menzione; i. non siano stati sottoposti a misure di prevenzione; j. non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; k. se militari, non siano sottoposti a procedimento disciplinare conseguente a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con sentenza irrevocabile pronunciata ai sensi dell'art. 530 del codice di procedura penale, ossia di assoluzione perche' il fatto non sussiste ovvero perche' l'imputato non lo ha commesso; l. abbiano conseguito, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2020 e la data di scadenza della presentazione delle domande, indicato nell'art. 3, comma 1, nella disciplina/specialita' per la quale intendono concorrere, risultati agonistici di livello almeno nazionale certificati dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle federazioni sportive nazionali affiliate al CONI, la cui valutazione e' devoluta alla commissione esaminatrice di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), sulla base dei parametri fissati nell'art. 8. Per i titoli di manifestazioni con cadenza pluriennale (Olimpiadi, mondiali, europei, giochi del mediterraneo, universiadi), oltre a quelli acquisiti nel suddetto periodo temporale, sono valutabili anche quelli acquisiti antecedentemente al 1º gennaio 2020 se relativi all'ultima edizione della manifestazione pluriennale effettuata prima della scadenza del termine della presentazione della domanda; m. essere riconosciuti «atleta di interesse nazionale», dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e/o dalle federazioni sportive nazionali affiliate al CONI. 2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso e l'ammissione dei medesimi al previsto corso formativo sono subordinati: a. al riconoscimento del possesso dell'idoneita' psicofisica e attitudinale da accertarsi con le modalita' di cui ai successivi articoli 6 e 7; b. al non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; c. al non trovarsi in situazioni comunque non compatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere. 3. I requisiti di partecipazione al concorso, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro della difesa 28 luglio 2005 e successive modifiche devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato al successivo art. 3 e mantenuti, fatta eccezione per l'eta', fino alla data di effettiva immissione nel ruolo degli appuntati e carabinieri quale atleta del centro sportivo dell'Arma dei carabinieri, fermo restando quanto previsto in tema di esclusioni dal successivo art. 12, nonche' di espulsione in qualsiasi momento dal corso formativo, a mente dell'art. 599 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e del regolamento per le scuole allievi carabinieri.