Art. 5 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Con successivi decreti del Comandante generale  dell'Arma  dei
carabinieri o autorita' delegata, saranno nominate: 
      a. la commissione esaminatrice, preposta alla  valutazione  dei
titoli ed alla formazione della graduatoria finale di merito; 
      b. la commissione per gli accertamenti psico-fisici; 
      c. la commissione per gli accertamenti attitudinali. 
    2. La commissione di cui al comma 1, lettera a),  sara'  composta
dal seguente personale dell'Arma dei carabinieri: 
      un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, presidente; 
      un ufficiale di grado non inferiore a maggiore, membro; 
      un funzionario del CONI, membro; 
      un ispettore, segretario, senza diritto di voto. 
    3. La commissione di cui al comma 1, lettera b),  sara'  composta
dal seguente personale dell'Arma dei carabinieri: 
      un  ufficiale  medico  di  grado  non   inferiore   a   tenente
colonnello, presidente; 
      due ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato  in  grado
o, a parita' di grado, il meno anziano, svolgera' anche  le  funzioni
di segretario. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti,
anche esterni. 
    4. La commissione di cui al comma 1, lettera c),  sara'  composta
dal seguente personale dell'Arma dei carabinieri: 
      un ufficiale di  grado  non  inferiore  a  tenente  colonnello,
presidente; 
      un ufficiale con qualifica di  perito  selettore  attitudinale,
membro; 
      un ufficiale psicologo, membro. 
    Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il  meno  anziano
dei membri, svolgera' anche le funzioni di segretario.