Art. 5 Commissioni 1. Con successivi decreti del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o autorita' delegata, saranno nominate: a. la commissione esaminatrice, preposta alla valutazione dei titoli ed alla formazione della graduatoria finale di merito; b. la commissione per gli accertamenti psico-fisici; c. la commissione per gli accertamenti attitudinali. 2. La commissione di cui al comma 1, lettera a), sara' composta dal seguente personale dell'Arma dei carabinieri: un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, presidente; un ufficiale di grado non inferiore a maggiore, membro; un funzionario del CONI, membro; un ispettore, segretario, senza diritto di voto. 3. La commissione di cui al comma 1, lettera b), sara' composta dal seguente personale dell'Arma dei carabinieri: un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente; due ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano, svolgera' anche le funzioni di segretario. Detta commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti, anche esterni. 4. La commissione di cui al comma 1, lettera c), sara' composta dal seguente personale dell'Arma dei carabinieri: un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente; un ufficiale con qualifica di perito selettore attitudinale, membro; un ufficiale psicologo, membro. Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano dei membri, svolgera' anche le funzioni di segretario.