Art. 7 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
 
    1. Al termine degli accertamenti psico-fisici di cui all'art.  6,
i  candidati  giudicati  idonei  saranno  sottoposti,  a  cura  della
commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), agli accertamenti
attitudinali, svolti con le  modalita'  definite  in  apposite  norme
tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del direttore  del
Centro  nazionale  di  selezione  e  reclutamento,  in   applicazione
dell'art. 3, comma 1, lettera g) del decreto ministeriale  28  luglio
2005, citato  nelle  premesse.  Dette  norme  tecniche  saranno  rese
disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale,
mediante pubblicazione sul  sito  www.carabinieri.it  con  valore  di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati. 
    2. Gli  accertamenti  attitudinali  saranno  articolati,  su  due
distinte fasi: 
      a. una istruttoria volta alla  preliminare  ricognizione  degli
elementi rilevati ai fini della formazione  della  decisione  finale,
condotta   separatamente   dal   seguente   personale   di   supporto
tecnico-specialistico alla commissione di cui all'art.  5,  comma  1,
lettera c) del bando: 
        ufficiali psicologi, mediante somministrazione di uno o  piu'
test e/o questionari ed eventuali prove di performance per  acquisire
gli elementi previsti dal profilo attitudinale di riferimento,  sulla
capacita' di ragionamento, il carattere, la  struttura  personologica
del candidato e la sua  inclinazione  a  intraprendere  lo  specifico
percorso formativo e professionale.  La  valutazione  degli  elementi
emersi sara' espressa in una «relazione psicologica». Alcuni dei test
e  delle  prove  citate  hanno  una  valenza  anche  ai  fini   degli
accertamenti psicofisici (psichiatria); 
        ufficiali periti selettori attitudinali, mediante  conduzione
di un'intervista attitudinale, per un  esame  diretto  dei  candidati
finalizzato all'esplorazione delle aree del profilo  attitudinale  di
riferimento  anche  alla  luce  delle  indicazioni  riportate   nella
«relazione psicologica», i cui esiti vengono riportati in una «scheda
di valutazione attitudinale»; 
      b. una costitutiva, nella  quale  la  commissione  nominata  ai
sensi del precedente art. 5, comma 1, lettera c) e composta da membri
diversi da quelli intervenuti  nella  fase  precedente,  valutata  la
documentazione istruttoria e le risultanze di un ulteriore  colloquio
condotto  collegialmente,  esprimera',  nei   riguardi   di   ciascun
candidato, un giudizio  di  idoneita'  o  inidoneita'  in  merito  al
possesso   dei   requisiti   attitudinali   previsti   dal   «profilo
attitudinale» di riferimento quale carabiniere  atleta  effettivo  in
servizio nell'Arma, tenuto conto  delle  responsabilita'  discendenti
dallo status da  assumere  e  dallo  specifico  settore  di  impiego,
inclusa la propensione a riconoscere, manifestare nella  condotta  ed
accettare,  in  maniera  consapevole,  le  norme,  i  doveri   e   le
limitazioni propri del ruolo da assumere. 
    3. Il candidato che, regolarmente convocato, non  si  presentera'
nel giorno e all'ora stabiliti  per  gli  accertamenti  attitudinali,
sara' considerato rinunciatario  e,  quindi,  escluso  dal  concorso,
quali che siano le ragioni dell'assenza,  comprese  quelle  dovute  a
causa di forza maggiore ferme restando le salvaguardie  previste  per
gli eventi di cui all'art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34/2020.
Non saranno previste riconvocazioni. 
    4.  Al  termine  dei  predetti   accertamenti,   la   commissione
esprimera'  nei  riguardi  di  ciascun  candidato,  un  giudizio   di
idoneita' o inidoneita'. Tale  giudizio,  che  sara'  comunicato  per
iscritto, e' definitivo. I candidati giudicati inidonei  non  saranno
ammessi alla formazione delle graduatorie finali di merito ed esclusi
dal concorso. 
    5. Tutti  i  candidati,  compresi  i  militari,  nel  periodo  di
effettuazione   degli   accertamenti   psico-fisici   e   di   quelli
attitudinali dovranno attenersi alle norme  disciplinari  e  di  vita
interna di caserma; gli stessi, qualora le attivita'  concorsuali  si
protraggano anche nel  pomeriggio,  fruiranno  del  pranzo  a  carico
dell'amministrazione militare. I candidati che sono  gia'  alle  armi
dovranno indossare l'uniforme limitatamente al giorno di  svolgimento
degli accertamenti attitudinali. 
    6. Per le concorrenti  che  si  trovino  in  accertato  stato  di
gravidanza si richiamano le disposizioni di cui al precedente art. 6,
comma 11.