Art. 12 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
    1. La sottocommissione di cui all'art. 7,  comma  1,  lettera  a)
sottopone i candidati idonei alla prova scritta di preselezione  alle
prove di efficienza fisica consistenti: 
      a) per il contingente ordinario, nei seguenti esercizi ginnici: 
        1) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000 m. e
piegamenti sulle braccia; 
        2) prova facoltativa a scelta tra corsa piana 100 m. e  prova
di nuoto 25 m. stile libero; 
      b) per il contingente di mare, nei seguenti esercizi ginnici: 
        1) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000 m. e
prova di nuoto 25 m. stile libero; 
        2) prova facoltativa a  scelta  tra  corsa  piana  100  m.  e
piegamenti sulle braccia. 
    2. Sono ammessi a sostenere le prove  facoltative  di  efficienza
fisica unicamente i candidati che le abbiano specificamente richieste
all'atto della  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso. 
    3. Il mancato raggiungimento dei parametri  minimi  previsti  per
singolo  contingente/specializzazione,  anche  in  una   sola   delle
discipline obbligatorie, di cui alla tabella in allegato 4, determina
la non idoneita' e, quindi, l'esclusione dal concorso. 
    4. Al candidato risultato idoneo e'  attribuita,  ai  fini  della
redazione della graduatoria finale di merito relativa alla  categoria
di posti per la quale concorre, una maggiorazione di  punteggio  pari
alla somma dei punti conseguiti nelle prove obbligatorie e in  quella
facoltativa eventualmente sostenuta. 
    5. Tutti i candidati ammessi a sostenere le prove  di  efficienza
fisica devono essere in  possesso  di  un  certificato  in  corso  di
validita'  di  idoneita'  all'attivita'   sportiva   agonistica   per
l'atletica leggera o per altro sport di cui alla tabella  B  allegata
al decreto ministeriale 18 febbraio 1982 e successive  modificazioni,
rilasciato  da  medici  specializzati   in   medicina   dello   sport
appartenenti alla Federazione medico sportivo italiana o da strutture
sanitarie pubbliche o private accreditate con il  Servizio  sanitario
nazionale previa visita da parte di tali medici specializzati. 
    6. Le aspiranti devono altresi' produrre un  test  di  gravidanza
effettuato in data non  anteriore  a  cinque  giorni  dalla  data  di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. 
    Le concorrenti che, alla  data  di  svolgimento  delle  prove  di
efficienza fisica, risultino in  stato  di  gravidanza  sono  ammesse
d'ufficio,  con  provvedimento   del   Comandante   del   Centro   di
reclutamento, anche in deroga per una sola volta ai limiti di eta', a
svolgere le prove di cui al comma 1 e i  successivi  accertamenti  di
idoneita' psico-fisica e attitudinale nonche', per le  aspiranti  che
concorrono per i posti per la  specializzazione  «Anti  terrorismo  e
pronto impiego (A.T.P.I.)», di idoneita'  al  servizio  nel  predetto
comparto,  nell'ambito  del  primo  concorso  utile  successivo  alla
cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. 
    Il provvedimento di rinvio puo' essere  revocato  su  istanza  di
parte quando tale stato  di  temporaneo  impedimento  cessi  in  data
compatibile  con  i  tempi  necessari  per   la   definizione   della
graduatoria del presente concorso. 
    7. Il certificato di cui al comma 5 e il referto relativo al test
di gravidanza di cui  al  comma  6  dovranno  essere  presentati,  in
originale o copia conforme, il giorno di sostenimento delle prove  di
efficienza fisica, ovvero alternativamente: 
      a) consegnati  o  fatti  pervenire  in  originale  o  in  copia
conforme al Centro di reclutamento, via delle Fiamme Gialle n.  18  -
00122 Roma/Lido di Ostia entro  il  giorno  antecedente  la  data  di
convocazione alle suddette prove; 
      b)  inviati,  qualora  redatti  in  originale  come   documento
informatico ai sensi dell'art. 20 del  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82,  e  successive  modifiche,  ovvero  attestati,  a  norma
dell'art. 22 del medesimo decreto,  con  firma  digitale  del  medico
specializzato o del responsabile della struttura sanitaria  che  l'ha
rilasciato in caso di copia informatica di documento analogico, entro
il termine di cui alla lettera a), all'indirizzo di posta elettronica
certificata concorsoAF2021@pec.gdf.it In tal caso, fa  fede  la  data
riportata  sulla  «ricevuta  di  avvenuta  accettazione»  purche'  in
presenza della «ricevuta di avvenuta consegna». 
    8. Fermo restando  quanto  previsto  all'art.  18,  comma  1,  il
Presidente della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera
a), con giudizio motivato e insindacabile, puo' rinviare a  data  non
successiva al termine ultimo indicato nell'avviso di convocazione  il
candidato: 
      a) per il quale, nel giorno  di  effettivo  sostenimento  delle
prove e prima dell'inizio delle stesse, non dispone dell'originale  o
di copia conforme del certificato/referto di cui ai commi 5 e 6; 
      b) che, impossibilitato a sostenere le prove, consegni o faccia
pervenire prima dell'inizio delle stesse idonea certificazione medica
attestante postumi di infortuni precedentemente subiti o uno stato di
temporanea  indisposizione.  Detta  documentazione  puo'  essere,  in
alternativa, inviata prima dell'inizio delle prove  all'indirizzo  di
posta elettronica certificata concorsoAF2021@pec.gdf.it A tale  fine,
fa fede la data riportata sulla «ricevuta di  avvenuta  accettazione»
purche' in presenza di «ricevuta di avvenuta consegna»; 
      c) che si infortuni prima o durante l'espletamento di una delle
prove e lo faccia presente a  uno  dei  membri  del  preposto  organo
collegiale, ferma restando la validita' degli esiti  degli  eventuali
esercizi  ginnici  svolti  fino  al   momento   della   comunicazione
dell'infortunio subito. 
    9. I candidati risultati idonei alle prove di  efficienza  fisica
sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneita'  psico-fisica,
mentre coloro che risultino non idonei, assenti, rinunciatari o  che,
impossibilitati   a   sostenere   le   prove,   non   presentino   la
documentazione di cui al  comma  8,  lettera  b),  sono  esclusi  dal
concorso. Sono parimenti  esclusi  i  candidati  che,  rinviati,  non
esibiscano la documentazione prevista nel giorno di riconvocazione  e
prima dell'inizio delle prove. 
    10. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11.