Art. 14 
 
                 Documentazione da produrre in sede 
             di accertamento dell'idoneita' psico-fisica 
 
    1. I concorrenti convocati presso il Centro di  reclutamento  per
sostenere la visita medica di primo accertamento  devono  presentare,
in originale: 
      a) un certificato attestante  l'effettuazione  e  il  risultato
dell'accertamento per i markers  dell'epatite  B  (riportanti  almeno
HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV); 
      b)   un   certificato   attestante   l'esito   del   test   per
l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV; 
      c) un test audiometrico  in  cabina  silente  da  cui  emergano
almeno i valori indagati alle frequenze di 500, 1000,  2000,  3000  e
4000 Hz; 
      d) se di sesso femminile, un'ecografia pelvica  comprensiva  di
immagini e relativo referto. 
    La richiamata documentazione sanitaria, avente data non anteriore
a sessanta giorni al giorno di convocazione, deve  essere  rilasciata
da una  struttura  sanitaria  pubblica,  anche  militare,  o  da  una
struttura privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale. In
tale ultimo caso, il  Centro  di  reclutamento  potra'  eventualmente
richiedere ai candidati gli estremi di tale accreditamento; 
      e) un certificato medico (format in allegato 7) rilasciato  dal
medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n.
833; 
      f)  idonea  certificazione/prescrizione  di  eventuale  terapia
farmacologica assunta, o somministrata, nei trenta giorni  precedenti
la data di convocazione alle visite  mediche.  In  assenza  di  detta
documentazione, l'eventuale positivita' riscontrata in sede  di  test
tossicologici e' causa di non idoneita'; 
      g) se di sesso  femminile,  un  ulteriore  test  di  gravidanza
effettuato in data non anteriore a cinque  giorni  qualora  non  piu'
valido quello presentato ai fini  del  sostenimento  delle  prove  di
efficienza fisica di cui all'art. 12. 
    Alle concorrenti eventualmente positive  al  test  di  gravidanza
sulla base dei certificati prodotti, si applicano le disposizioni  di
cui all'art. 12, comma 6. 
    2. Sono causa di esclusione dal concorso: 
      a) la positivita' agli accertamenti di cui al comma 1,  lettere
a) e b); 
      b) l'attestata presenza, nella Sezione A del certificato medico
di cui al precedente comma 1, lettera e), di pregresse manifestazioni
emolitiche  e/o  gravi  manifestazioni  immuno-allergiche  e/o  gravi
intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti. 
    3. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno
di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1: 
      a) lettere a),  b)  ed  e),  viene  ammesso  con  riserva  alle
successive fasi concorsuali  ed  escluso  qualora  non  proceda  alla
consegna secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di
reclutamento; 
      b) lettere c), d) e g),  potra'  avanzare  istanza  per  essere
convocato  in  data  successiva  per   sostenere   gli   accertamenti
dell'idoneita' psico-fisica.  Il  Presidente  della  sottocommissione
indicata all'art. 7, comma 1, lettera b), potra' concedere - per  una
sola  volta  -  il  differimento  nel  rispetto  del  calendario   di
svolgimento delle visite mediche di primo accertamento.  La  data  di
convocazione viene immediatamente comunicata all'interessato. Qualora
l'aspirante non avanzi la menzionata istanza, ovvero non si  presenti
nel giorno in cui e' stato riconvocato o non esibisca in tale data  i
certificati in argomento, e' escluso dal concorso. 
    4. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11.