Art. 17 
 
Mancata  presentazione  e  differimento  del  candidato  alle   prove
                             concorsuali 
 
    1. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 18, comma 1,
il candidato a cui e' inibito l'accesso  alla  sede  concorsuale  per
inosservanza delle prescrizioni impartite in tema di prevenzione  del
contagio  da  «COVID-19»  o  che,   per   cause   non   riconducibili
all'Amministrazione che ha  indetto  il  presente  concorso,  non  si
presenti nel giorno e  nell'ora  stabiliti  per  sostenere  la  prova
scritta   di   preselezione,   le   prove   di   efficienza   fisica,
l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, attitudinale e di  quella
al servizio Anti terrorismo e pronto  impiego  (A.T.P.I.),  previste,
rispettivamente, dagli articoli 11, 12, 13, 15 e 16, e'  escluso  dal
concorso. Compatibilmente con i tempi tecnici di  espletamento  delle
succitate fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di  cui
all'art. 7, comma 1, hanno facolta' - su istanza dell'interessato, e,
nei casi di mancata  presentazione,  esclusivamente  per  documentate
cause di forza maggiore - di anticipare o posticipare la convocazione
dei candidati, nel  rispetto  del  calendario  di  svolgimento  delle
stesse.  L'istanza  deve  essere  inviata  all'indirizzo   di   posta
elettronica certificata concorsoAF2021@pec.gdf.it 
    Le decisioni assunte in  relazione  alle  suddette  istanze  sono
comunicate agli interessati a cura del Centro di  reclutamento  della
Guardia di finanza. 
    2. Il candidato che, avendo chiesto e  ottenuto  il  differimento
delle prove ai sensi del comma  1,  non  si  presenta  nel  giorno  e
nell'ora stabiliti  e'  escluso  dal  concorso,  fatto  salvo  quanto
previsto all'art. 18, comma 1. 
    3. Avverso tali  esclusioni,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.