Art. 24 Trattamento economico degli allievi finanzieri, nomina a finanziere, vincoli d'impiego e assegnazione alle sedi di servizio 1. Durante il corso, gli allievi finanzieri percepiscono il trattamento economico come da norme amministrative in vigore. 2. Gli ammessi al predetto corso, dopo sei mesi dalla data di arruolamento, se giudicati idonei da apposita Commissione esaminatrice, sono promossi finanzieri con determinazione del Comandante generale della Guardia di Finanza o dell'Autorita' da esso delegata. 3. I vincitori del concorso per i posti del: a) contingente ordinario - specializzazione «Anti terrorismo e pronto impiego (A.T.P.I.)» conseguono il titolo in argomento nell'ambito del corso di cui all'art. 21 e al superamento dei relativi moduli addestrativi. In deroga alle vigenti norme (interne) generali e particolari sull'addestramento nella Guardia di finanza, i neo finanzieri permangono nella citata specializzazione per un periodo minimo di effettivo impiego di dieci anni decorrente dalla data di superamento dell'esame per il conseguimento del titolo; b) contingente di mare, conseguono la specializzazione indicata nella domanda di partecipazione al superamento dell'ulteriore attivita' addestrativa cui sono avviati al termine del corso di cui all'art. 21. 4. Ultimata la formazione di base e conseguita l'eventuale specializzazione, i neo finanzieri: a) dei contingenti ordinario e di mare saranno destinati in base alle esigenze organiche e di servizio dell'Amministrazione ravvisate all'atto dell'assegnazione degli stessi ai Reparti; b) reclutati quali vincitori dei posti riservati ai possessori dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, saranno assegnati, quale prima sede di servizio, presso i Reparti della Provincia di Bolzano ovvero della Provincia di Trento con competenza regionale, anche in riferimento al possesso della specializzazione «Anti terrorismo e pronto impiego (A.T.P.I.)».