Art. 5 
 
                Cause di archiviazione della domanda 
 
    1. Le domande di partecipazione al concorso sono archiviate, dopo
i termini di cui all'art. 3, commi  1  e  4,  con  provvedimento  del
Comandante del Centro di reclutamento, nel caso in cui: 
      a) non siano sottoscritte, se previsto, dal candidato; 
      b) non siano corredate dal pdf  generato  dal  sistema  e/o  da
idoneo documento di riconoscimento, se previsto; 
      c) pur se compilate telematicamente o su modello in allegato  1
e debitamente sottoscritte, pervengano con  modalita'  differenti  da
quelle previste; 
      d) pervengano all'indirizzo di  posta  elettronica  certificata
concorsoAF2021@pec.gdf.it  in  assenza  dei  relativi  presupposti  o
comunque oltre i termini previsti per la presentazione della  domanda
di partecipazione al concorso di cui all'art. 3, commi 1 e 4. A  tale
fine,  fa  fede  la  data  riportata  sulla  «ricevuta  di   avvenuta
accettazione» purche' in presenza di «ricevuta di avvenuta consegna». 
    2. I provvedimenti di  archiviazione  di  cui  al  comma  1  sono
notificati  agli  interessati,  che  possono  impugnarli,  producendo
ricorso: 
      a) gerarchico,  al  Generale  ispettore  per  gli  istituti  di
istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni  dalla  data
della notificazione o della comunicazione dell'atto  impugnato  o  da
quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1971,  n.
1199; 
      b)  giurisdizionale,  al  competente  Tribunale  amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli  29  e
seguenti  del  Codice  del  processo  amministrativo,  approvato  con
decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,  secondo  i  termini  ivi
indicati. 
    3. I candidati le cui istanze di partecipazione siano considerate
valide  sono  ammessi   al   concorso,   con   riserva,   in   attesa
dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti. 
    Tale riserva deve intendersi  fino  all'ammissione  al  corso  di
formazione.