Art. 6 
 
                           Documentazione 
 
    1. Per  i  candidati  risultati  idonei  alla  prova  scritta  di
preselezione di cui all'art. 11, il Centro di reclutamento,  ai  fini
della  verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  cui  all'art.  2,
provvede, tramite i Reparti del corpo territorialmente competenti,  a
richiedere il certificato generale del casellario giudiziale e quello
dei carichi pendenti e per coloro che  concorrono  per  i  posti  non
riservati ai volontari in ferma  prefissata  delle  Forze  armate,  i
seguenti atti: 
      a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati  militari  o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi  e  annotarsi
dai superiori  gerarchici  cui  spetti  la  compilazione  delle  note
caratteristiche o di qualifica; 
      b) copia del libretto personale e dello stato  di  servizio  (o
della cartella personale) e  del  foglio  matricolare  del  candidato
militare   e,   per   il   personale   di   ruolo   nelle   pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare. 
    2. I volontari in ferma prefissata delle Forze armate,  convocati
per sostenere le prove di  efficienza  fisica  di  cui  all'art.  12,
devono consegnare in tale sede: 
      a) un estratto della documentazione  di  servizio  conforme  al
modello in allegato 2, redatto e firmato, per i militari: 
        1)  in  servizio,  dal   Comandante   del   reparto/ente   di
appartenenza. In tale ipotesi, l'estratto  deve  essere  chiuso  alla
data di scadenza  del  termine  di  presentazione  della  domanda  di
partecipazione al concorso; 
        2) in congedo,  dall'ufficiale  responsabile/funzionario  del
Distretto  militare/Centro  documentale   militare   competente   per
territorio o residenza; 
      b) attestazione, rilasciata dai medesimi organi militari di cui
alla lettera precedente,  dalla  quale  si  evinca  che  le  sanzioni
disciplinari   indicate   nel   predetto   estratto   sono   riferite
esclusivamente al periodo di servizio con  esclusione  del  corso  di
formazione di base (o basico). In assenza di  tale  attestazione,  le
eventuali sanzioni riportate sull'estratto  della  documentazione  di
servizio sono, comunque, considerate comminate durante il periodo  di
servizio. 
    3. E' altresi' onere degli aspiranti ammessi a sostenere le prove
di efficienza fisica di cui all'art. 12 consegnare  in  tale  sede  i
documenti in carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei
casi previsti dalla legge, comprovanti il  possesso  di  uno  o  piu'
titoli maggiorativi di punteggio di cui agli allegati 9, 10, 11, 12 e
13 al bando e/o di  quelli  preferenziali  di  cui  all'art.  5,  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,  anche
se non indicati nella domanda  di  partecipazione  purche'  posseduti
alla data di scadenza dei termini di presentazione della  stessa.  In
alternativa, la predetta documentazione puo' essere inviata, entro la
data di effettivo sostenimento  delle  prove  di  efficienza  fisica,
all'indirizzo      di       posta       elettronica       certificata
concorsoAF2021@pec.gdf.it In tal caso,  fa  fede  la  data  riportata
sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in  presenza  della
«ricevuta di avvenuta consegna». 
    I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio in relazione
ai quali  il  candidato  non  abbia  presentato,  nei  termini  sopra
indicati, la documentazione attestante il relativo possesso,  saranno
comunque valutati qualora l'aspirante abbia indicato nella domanda di
partecipazione o comunicato - in forma scritta -  entro  la  data  di
effettivo   sostenimento   della   prova   di    efficienza    fisica
l'Amministrazione pubblica che la detiene. 
    Non saranno oggetto di  valutazione  i  titoli  per  i  quali  la
preposta sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per
la  corretta  attribuzione  del  punteggio  maggiorativo  e/o   della
preferenza ovvero presentati oltre la data di svolgimento della prova
di efficienza fisica. 
    4. I documenti  incompleti  o  affetti  da  vizio  sanabile  sono
restituiti  agli  interessati  per  essere  regolarizzati   entro   i
successivi trenta giorni. 
    5. Fatta salva  l'applicazione  delle  sanzioni  penali  previste
dalla  legge,  la  dichiarazione  mendace  sul  possesso  dei  titoli
comporta,  in  qualunque  momento,  il   decadimento   dai   benefici
eventualmente derivanti dal provvedimento emanato  sulla  base  della
dichiarazione non veritiera.