Art. 7 Commissione giudicatrice 1. La Commissione giudicatrice, da nominare con successiva determinazione del Comandante in Seconda della Guardia di finanza, e' presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale superiore del corpo: a) sottocommissione per la valutazione della prova scritta di preselezione, delle prove di efficienza fisica e dei titoli e per la formazione delle graduatorie finali di merito, composta da quattro ufficiali della Guardia di finanza, membri; b) sottocommissione per la visita medica di primo accertamento composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da almeno quattro ufficiali medici, membri; c) sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica di primo accertamento, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e almeno due ufficiali medici (di cui uno di grado superiore a quello dei medici della precedente sottocommissione o, a parita' di grado, comunque, con anzianita' superiore), membri; d) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneita' attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel corpo, composta da un ufficiale (segretario) e almeno otto ufficiali periti selettori della Guardia di finanza, membri; e) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneita' al servizio «Anti terrorismo e pronto impiego (A.T.P.I.)», composta da almeno due ufficiali della Guardia di finanza, membri. 2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio. 3. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza possono avvalersi: a) di personale di sorveglianza, all'uopo individuato dall'Ispettorato per gli istituti di istruzione; b) dell'ausilio di esperti; c) di personale specializzato e tecnico. 4. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera d), puo' avvalersi, altresi', durante gli accertamenti attitudinali, dell'ausilio di psicologi.