Art. 7 
 
                      Commissione giudicatrice 
 
    1.  La  Commissione  giudicatrice,  da  nominare  con  successiva
determinazione del Comandante in Seconda della Guardia di finanza, e'
presieduta da un  ufficiale  generale  della  Guardia  di  finanza  e
ripartita  nelle  seguenti  sottocommissioni,  ciascuna  delle  quali
presieduta da un ufficiale superiore del corpo: 
      a) sottocommissione per la valutazione della prova  scritta  di
preselezione, delle prove di efficienza fisica e dei titoli e per  la
formazione delle graduatorie finali di merito,  composta  da  quattro
ufficiali della Guardia di finanza, membri; 
      b) sottocommissione per la visita medica di primo  accertamento
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da almeno quattro
ufficiali medici, membri; 
      c) sottocommissione per  la  visita  medica  di  revisione  dei
candidati  giudicati  non  idonei  alla  visita   medica   di   primo
accertamento, composta da due ufficiali della Guardia  di  finanza  e
almeno due ufficiali medici (di cui uno di grado superiore  a  quello
dei medici della precedente sottocommissione o, a parita'  di  grado,
comunque, con anzianita' superiore), membri; 
      d)   sottocommissione   per    l'accertamento    dell'idoneita'
attitudinale dei candidati  al  servizio  incondizionato  nel  corpo,
composta da un ufficiale (segretario) e almeno otto ufficiali  periti
selettori della Guardia di finanza, membri; 
      e)  sottocommissione  per  l'accertamento   dell'idoneita'   al
servizio «Anti terrorismo e pronto impiego (A.T.P.I.)»,  composta  da
almeno due ufficiali della Guardia di finanza, membri. 
    2. Gli ufficiali  della  Guardia  di  finanza  devono  essere  in
servizio. 
    3. Le sottocommissioni, per i  lavori  di  rispettiva  competenza
possono avvalersi: 
      a)  di  personale   di   sorveglianza,   all'uopo   individuato
dall'Ispettorato per gli istituti di istruzione; 
      b) dell'ausilio di esperti; 
      c) di personale specializzato e tecnico. 
    4. La sottocommissione di  cui  al  comma  1,  lettera  d),  puo'
avvalersi,   altresi',   durante   gli   accertamenti   attitudinali,
dell'ausilio di psicologi.