Art. 9 Esclusione dal concorso 1. Con determinazione del Capo del I reparto del Comando generale della Guardia di finanza, puo' essere disposta, in ogni momento, su proposta del Centro di reclutamento, l'esclusione dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui al presente bando. 2. Avverso i provvedimenti di esclusione di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso: a) gerarchico, al Capo di Stato maggiore del Comando generale della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; b) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.