Art. 3 
 
Candidati che hanno conseguito il punteggio minimo  di  idoneita'  al
  termine  delle  prove  concorsuali  scritte  ed  orali  del   sesto
  corso-concorso di accesso in carriera 
 
    1.  Ai  sensi  dell'art.  16-ter,  comma  6,  del  decreto-legge,
partecipano alla sessione aggiuntiva, senza necessita' di  presentare
alcuna domanda, i duecentoundici candidati classificatisi  a  partire
dal  duecentonovantaduesimo  posto  indicati  nell'allegato  A)   del
decreto del vice Capo Dipartimento vicario, direttore centrale per le
autonomie, n. 14929 del 26 luglio 2021. 
    2. I candidati di cui al comma 1, ai fini del successivo art.  5,
comma 4, e della formazione della graduatoria finale  della  sessione
aggiuntiva del corso-concorso secondo  la  disciplina  dell'art.  11,
comma 4, del bando di concorso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 102 del  28  dicembre  2018,
hanno facolta' di dichiarare il possesso, alla data di  scadenza  del
presente avviso, dei titoli di preferenza e  di  precedenza  previsti
dall'art. 9 del predetto bando di  concorso,  utilizzando  l'apposito
modulo allegato al presente avviso pubblico.