Art. 3 Candidati che hanno conseguito il punteggio minimo di idoneita' al termine delle prove concorsuali scritte ed orali del sesto corso-concorso di accesso in carriera 1. Ai sensi dell'art. 16-ter, comma 6, del decreto-legge, partecipano alla sessione aggiuntiva, senza necessita' di presentare alcuna domanda, i duecentoundici candidati classificatisi a partire dal duecentonovantaduesimo posto indicati nell'allegato A) del decreto del vice Capo Dipartimento vicario, direttore centrale per le autonomie, n. 14929 del 26 luglio 2021. 2. I candidati di cui al comma 1, ai fini del successivo art. 5, comma 4, e della formazione della graduatoria finale della sessione aggiuntiva del corso-concorso secondo la disciplina dell'art. 11, comma 4, del bando di concorso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 102 del 28 dicembre 2018, hanno facolta' di dichiarare il possesso, alla data di scadenza del presente avviso, dei titoli di preferenza e di precedenza previsti dall'art. 9 del predetto bando di concorso, utilizzando l'apposito modulo allegato al presente avviso pubblico.