Art. 3
Candidati che hanno conseguito il punteggio minimo di idoneita' al
termine delle prove concorsuali scritte ed orali del sesto
corso-concorso di accesso in carriera
1. Ai sensi dell'art. 16-ter, comma 6, del decreto-legge,
partecipano alla sessione aggiuntiva, senza necessita' di presentare
alcuna domanda, i duecentoundici candidati classificatisi a partire
dal duecentonovantaduesimo posto indicati nell'allegato A) del
decreto del vice Capo Dipartimento vicario, direttore centrale per le
autonomie, n. 14929 del 26 luglio 2021.
2. I candidati di cui al comma 1, ai fini del successivo art. 5,
comma 4, e della formazione della graduatoria finale della sessione
aggiuntiva del corso-concorso secondo la disciplina dell'art. 11,
comma 4, del bando di concorso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 102 del 28 dicembre 2018,
hanno facolta' di dichiarare il possesso, alla data di scadenza del
presente avviso, dei titoli di preferenza e di precedenza previsti
dall'art. 9 del predetto bando di concorso, utilizzando l'apposito
modulo allegato al presente avviso pubblico.