Art. 11 Periodo di prova 1. Dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro decorre l'inizio del periodo di prova della durata di sei mesi di effettivo servizio, ai sensi del vigente contratto collettivo di lavoro. 2. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto, il professionista medico si intende confermato in servizio con il riconoscimento dell'anzianita' dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.