Art. 4 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. La Commissione esaminatrice e' nominata secondo le  previsioni
di cui al vigente «Regolamento delle procedure  di  reclutamento  per
l'assunzione  all'INPS  del   personale   non   dirigente   a   tempo
indeterminato», adottato con determinazione presidenziale n. 162  del
7 novembre 2017. 
    2.  La  Commissione  e'  integrata  da  membri  aggiunti  per  la
valutazione della conoscenza della lingua inglese e delle  competenze
informatiche.  Per  ciascun  componente  nominato  e'   previsto   un
componente supplente. 
    3.  Un  terzo  dei  posti  di  componente  della  Commissione  e'
riservato alle donne. Le funzioni di segretario saranno svolte da  un
funzionario dell'istituto appartenente all'area C. 
    4.  La  Commissione  esaminatrice  potra'  essere  suddivisa   in
sottocommissioni ai sensi dell'art. 10 del  decreto-legge  1°  aprile
2021, n. 44, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  maggio
2021, n. 76. 
    5. La Commissione esaminatrice, nella prima riunione,  stabilisce
i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali.