Art. 4 Commissione esaminatrice 1. La Commissione esaminatrice e' nominata secondo le previsioni di cui al vigente «Regolamento delle procedure di reclutamento per l'assunzione all'INPS del personale non dirigente a tempo indeterminato», adottato con determinazione presidenziale n. 162 del 7 novembre 2017. 2. La Commissione e' integrata da membri aggiunti per la valutazione della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche. Per ciascun componente nominato e' previsto un componente supplente. 3. Un terzo dei posti di componente della Commissione e' riservato alle donne. Le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario dell'istituto appartenente all'area C. 4. La Commissione esaminatrice potra' essere suddivisa in sottocommissioni ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. 5. La Commissione esaminatrice, nella prima riunione, stabilisce i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali.