Art. 6 Prova orale 1. Sono ammessi a partecipare alla prova orale i candidati che riportano il punteggio di almeno 21/30 nella prova scritta. 2. La prova orale vertera' sulle materie oggetto della prova scritta, nonche' inglese e informatica, e consistera' anche nell'effettuazione dell'esame di un caso clinico e nella discussione dello stesso. 3. La sede, il giorno e l'ora di svolgimento della prova orale sono pubblicati sul sito internet dell'INPS e comunicati tramite Pec, almeno venti giorni prima della data della prova stessa. L'Inps si riserva la possibilita' di svolgere la prova orale in modalita' di videoconferenza, in relazione al numero dei partecipanti e alla situazione pandemica del Paese. Il candidato che non si presenta nel giorno, luogo ed ora stabiliti senza giustificato motivo e' escluso dal concorso. 4. La valutazione finale e' espressa in trentesimi. Superano la prova i candidati che riportano il punteggio di almeno 21/30. 5. Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice pubblichera' nel locale della sede d'esame - o sul sito istituzionale nel caso di modalita' in videoconferenza - l'elenco dei candidati che hanno sostenuto la prova stessa, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, con l'indicazione della votazione riportata da ciascun candidato esaminato.