Art. 6 
 
 
                             Prova orale 
 
 
    1. Sono ammessi a partecipare alla prova orale  i  candidati  che
riportano il punteggio di almeno 21/30 nella prova scritta. 
    2. La prova orale vertera'  sulle  materie  oggetto  della  prova
scritta,  nonche'  inglese  e  informatica,   e   consistera'   anche
nell'effettuazione dell'esame di un caso clinico e nella  discussione
dello stesso. 
    3. La sede, il giorno e l'ora di svolgimento  della  prova  orale
sono pubblicati sul sito internet dell'INPS e comunicati tramite Pec,
almeno venti giorni prima della data della prova  stessa.  L'Inps  si
riserva la possibilita' di svolgere la prova orale  in  modalita'  di
videoconferenza, in relazione  al  numero  dei  partecipanti  e  alla
situazione pandemica del Paese. Il candidato che non si presenta  nel
giorno, luogo ed ora stabiliti senza giustificato motivo  e'  escluso
dal concorso. 
    4. La valutazione finale e' espressa in trentesimi.  Superano  la
prova i candidati che riportano il punteggio di almeno 21/30. 
    5. Al termine di  ogni  seduta  dedicata  alla  prova  orale,  la
Commissione esaminatrice pubblichera' nel locale della sede d'esame -
o sul sito istituzionale nel caso di modalita' in  videoconferenza  -
l'elenco  dei  candidati  che  hanno  sostenuto  la   prova   stessa,
sottoscritto dal presidente e dal segretario della  Commissione,  con
l'indicazione  della  votazione  riportata   da   ciascun   candidato
esaminato.