Art. 7 Valutazione dei titoli 1. La Commissione esaminatrice, nella prima riunione, stabilisce i criteri e le modalita' di valutazione dei titoli. 2. Per la valutazione dei titoli la Commissione esaminatrice ha a disposizione un massimo di venti punti, come di seguito indicato: a) titoli accademici e di studio, come di seguito indicato: 3 punti per specializzazione in medicina legale o in disciplina equipollente o affine ai sensi dei decreti ministeriali 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni, ulteriore rispetto a quella indicata quale requisito di ammissione; 3 punti per dottorato di ricerca in medicina legale o in disciplina equipollente o affine ai sensi dei decreti ministeriali 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni; 2 punti per master di secondo livello in medicina legale o in disciplina equipollente o affine ai sensi dei decreti ministeriali 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni; 1 punto per master di primo livello in medicina legale o in disciplina equipollente o affine ai sensi dei decreti ministeriali 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni; 0,50 punti per corso di perfezionamento di durata almeno annuale in medicina legale o in disciplina equipollente o affine ai sensi dei decreti ministeriali 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni; b) votazione riportata per la laurea in medicina e chirurgia di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), come di seguito indicato: 3,5 punti per laurea con votazione finale pari a 110 e lode; 3 punti per laurea con votazione finale pari a 110; 2,5 punti per laurea con votazione finale pari da 105 109; 2 punto per laurea con votazione finale pari da 100 a 104; 1,5 punti per laurea con votazione finale pari a 99 o inferiore; c) 0,50 punti per la votazione con lode riportata nella specializzazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera b); d) titoli di servizio in attivita' medico-legali, svolte per effetto di contratti di lavoro dipendente o anche autonomo in convenzione stipulati con strutture pubbliche, compreso l'INPS - max 8 punti - come di seguito indicato: 0,50 punti per ogni anno solare o frazione di anno, intendendosi, per frazione di anno, almeno sei mesi.