Art. 9 Assunzione in servizio 1. L'immissione in servizio dei vincitori e' disposta con riserva di accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione prescritti all'art. 2 del presente bando. 2. I vincitori, salva la possibilita' di trasferimenti d'ufficio nei casi previsti dalla legge, sono soggetti all'obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni di cui all'art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.