Art. 9 
 
 
                       Assunzione in servizio 
 
 
    1. L'immissione in servizio dei vincitori e' disposta con riserva
di  accertamento  del  possesso  dei   requisiti   per   l'ammissione
prescritti all'art. 2 del presente bando. 
    2. I vincitori, salva la possibilita' di trasferimenti  d'ufficio
nei  casi  previsti  dalla  legge,  sono  soggetti   all'obbligo   di
permanenza nella sede  di  prima  destinazione  per  un  periodo  non
inferiore a cinque anni di cui all'art. 35, comma 5-bis, del  decreto
legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.