Art. 13 
 
 
             Stipula del contratto individuale di lavoro 
 
 
    1.  I  concorrenti  dichiarati  vincitori  del  concorso   devono
stipulare il  contratto  individuale  di  lavoro  a  tempo  pieno  ed
indeterminato in qualita' di consulente protezione sociale,  area  C,
posizione economica  C1,  secondo  quanto  previsto  dalla  normativa
contrattuale vigente in materia. 
    2.  Dalla  data  di  sottoscrizione  del  contratto   individuale
decorrono  tutti  gli  effetti  giuridici   ed   economici   connessi
all'instaurazione del rapporto di lavoro. 
    3.  Il  vincitore  di  concorso  che  non  si   presenti,   senza
giustificato motivo, per la sottoscrizione del contratto  individuale
di  lavoro  e  per  la  conseguente  assunzione  in  servizio,  sara'
considerato rinunciatario e dichiarato decaduto dalla nomina stessa.