Art. 13 Stipula del contratto individuale di lavoro 1. I concorrenti dichiarati vincitori del concorso devono stipulare il contratto individuale di lavoro a tempo pieno ed indeterminato in qualita' di consulente protezione sociale, area C, posizione economica C1, secondo quanto previsto dalla normativa contrattuale vigente in materia. 2. Dalla data di sottoscrizione del contratto individuale decorrono tutti gli effetti giuridici ed economici connessi all'instaurazione del rapporto di lavoro. 3. Il vincitore di concorso che non si presenti, senza giustificato motivo, per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e per la conseguente assunzione in servizio, sara' considerato rinunciatario e dichiarato decaduto dalla nomina stessa.