Art. 14 
 
 
                          Periodo di prova 
 
 
    1. Dalla data di  sottoscrizione  del  contratto  individuale  di
lavoro decorre l'inizio del periodo di prova della durata di  quattro
mesi, previsto dal vigente Contratto collettivo nazionale  di  lavoro
per il personale del comparto Funzioni centrali. 
    2. La valutazione finale di idoneita', positiva o  negativa,  del
periodo di prova e'  di  competenza  di  un  Nucleo  di  valutazione,
composto  da  personale  interno  e   nominato   dal   Consiglio   di
amministrazione dell'Istituto su proposta del direttore generale, con
sede in Direzione generale. 
    3. Durante il periodo di prova, il dirigente dell'ufficio cui  il
neoassunto e' assegnato, lo affida a piu' tutor,  in  relazione  alle
diverse attivita' lavorative a cui e' adibito, e mensilmente, sentito
il tutor di riferimento, invia al citato  Nucleo  di  valutazione  un
report standardizzato sulle attivita' svolte e  le  condotte  tenute,
secondo uno  schema  fissato  con  determinazione  del  consiglio  di
amministrazione dell'Istituto. 
    4. Ai fini della valutazione finale e'  facolta'  del  Nucleo  di
valutazione, tenuto conto dei report ricevuti, procedere,  nel  corso
del periodo di prova, a convocare a colloquio i neoassunti.