Art. 14 Periodo di prova 1. Dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro decorre l'inizio del periodo di prova della durata di quattro mesi, previsto dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto Funzioni centrali. 2. La valutazione finale di idoneita', positiva o negativa, del periodo di prova e' di competenza di un Nucleo di valutazione, composto da personale interno e nominato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto su proposta del direttore generale, con sede in Direzione generale. 3. Durante il periodo di prova, il dirigente dell'ufficio cui il neoassunto e' assegnato, lo affida a piu' tutor, in relazione alle diverse attivita' lavorative a cui e' adibito, e mensilmente, sentito il tutor di riferimento, invia al citato Nucleo di valutazione un report standardizzato sulle attivita' svolte e le condotte tenute, secondo uno schema fissato con determinazione del consiglio di amministrazione dell'Istituto. 4. Ai fini della valutazione finale e' facolta' del Nucleo di valutazione, tenuto conto dei report ricevuti, procedere, nel corso del periodo di prova, a convocare a colloquio i neoassunti.