Art. 3 
 
 
          Presentazione delle domande - Termine e modalita' 
 
 
    1. Il  candidato  deve  produrre  domanda  di  partecipazione  al
concorso esclusivamente in via telematica, mediante l'utilizzo di pin
INPS oppure SPID (Sistema pubblico di identita' digitale) oppure  CNS
(Carta  nazionale  dei   servizi)   oppure   CIE   (carta   identita'
elettronica),  compilando  l'apposito  modulo   ed   utilizzando   la
specifica    applicazione    disponibile    all'indirizzo    internet
www.inps.it. 
    2. L'invio  on-line  della  domanda  debitamente  compilata  deve
essere effettuato entro il termine perentorio  delle  ore  16,00  del
trentunesimo giorno decorrente dal  giorno  successivo  a  quello  di
pubblicazione del presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». In
caso di coincidenza con un giorno festivo, il termine di scadenza  si
intende espressamente prorogato al giorno successivo non festivo. 
    3.  Dopo  l'invio,  il  candidato  deve   stampare   la   domanda
protocollata, firmarla e consegnarla nel luogo e nel giorno stabilito
per lo svolgimento della prima prova scritta, o dell'eventuale  prova
preselettiva, pena l'esclusione dal concorso. 
    4.  La  data  di   presentazione   on-line   della   domanda   di
partecipazione  al  concorso   e   la   compilazione,   a   pena   di
inammissibilita', dei campi obbligatori della predetta  domanda  sono
certificate dal sistema informatico che,  allo  scadere  del  termine
utile per la presentazione, non  permette  piu'  l'invio  del  modulo
elettronico. Per effettuare variazioni e' possibile inviare una nuova
domanda, che  annulla  e  sostituisce  la  precedente.  L'invio  deve
comunque avvenire entro il termine perentorio gia' indicato nel comma
2 del presente articolo. 
    5. Non sono ammesse altre forme di produzione o  di  invio  delle
domande di partecipazione al concorso. 
    6. Il candidato, ove riconosciuto portatore di handicap, ai sensi
della legge 5 febbraio 1992, n. 104  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, nella domanda on-line dovra' comunicare quanto previsto
dagli  articoli  20  e  21  della   predetta   legge   n.   104/1992.
L'interessato   dovra'   inviare   -   a   mezzo pec    all'indirizzo
dc.risorseumane@postacert.inps.gov.it  -  entro  i  quindici   giorni
successivi alla scadenza del termine di presentazione  della  domanda
di partecipazione  al  presente  concorso,  copia  di  documentazione
attestante  il  riconoscimento  dello  stato  di  handicap  a   norma
dell'art. 3 della legge n. 104/1992  corredata,  ove  non  desumibile
dalla  predetta  documentazione,   da   idonea   certificazione   che
specifichi la natura dell'handicap ai fini  della  valutazione  della
richiesta di ausili o  di  eventuali  tempi  aggiuntivi.  La  mancata
dichiarazione nella  domanda,  ovvero  il  mancato  invio,  entro  il
predetto  termine,  della  documentazione  attestante  lo  stato   di
handicap, escludono  il  candidato  dal  beneficio,  fatte  salve  le
posizioni per le  quali  lo  stato  di  handicap  risulti  dichiarato
amministrativamente o giudizialmente nel periodo compreso tra la data
di scadenza del termine per la presentazione della domanda e la  data
di svolgimento delle prove  di  esame.  Il  candidato  ha,  comunque,
l'obbligo    di    comunicare    -    a    mezzo pec    all'indirizzo
dc.risorseumane@postacert.inps.gov.it    -    successive    eventuali
variazioni rispetto  a  quanto  dichiarato  nella  domanda.  Ai  fini
dell'attribuzione  della  sede  di  destinazione,  il  candidato  che
rientri nei requisiti previsti dall'art. 21  della  legge  n.  104/92
dovra' presentare improrogabilmente entro gli stessi termini e con le
medesime modalita' di cui al presente comma, il verbale attestante il
prescritto riconoscimento di invalidita'. 
    7. Il  candidato  ha  l'obbligo  di  comunicare  -  a  mezzo  PEC
all'indirizzo  dc.risorseumane@postacert.inps.gov.it   -   successive
eventuali variazioni di indirizzo di posta elettronica certificata. 
    8. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
dispersione di comunicazioni  dipendenti  da  inesatte  o  incomplete
indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o
tardiva comunicazione  del  cambiamento  dell'indirizzo pec  indicato
nella domanda. 
    9. Nella domanda di partecipazione al concorso il candidato  deve
dichiarare, sotto la  propria  responsabilita'  e  consapevole  delle
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art.  76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445
e successive modifiche ed integrazioni, quanto segue: 
      a) il cognome, il nome e il codice fiscale; 
      b) la data e il luogo di nascita; 
      c) lo stato civile; 
      d) l'indirizzo di residenza; 
      e) l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale
intende   ricevere   ogni   comunicazione   inerente   il    concorso
(obbligatorio); 
      f) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero  di
uno degli Stati membri dell'Unione europea ovvero  di  appartenere  a
una delle tipologie previste dall'art. 38 del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 
      g) di godere dei diritti civili e politici; 
      h) il comune nelle cui liste elettorali e'  iscritto  ovvero  i
motivi  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
      i)  di  essere  in  possesso  del  titolo  di  studio  previsto
dall'art. 2, comma 1, del presente bando, specificando la tipologia e
indicando presso quale Universita' od Istituto e'  stato  conseguito,
con il relativo indirizzo, la data di conseguimento  e  la  votazione
finale riportata. In caso di  titolo  conseguito  all'estero,  devono
essere indicati  gli  estremi  del  provvedimento  di  riconoscimento
dell'equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano in base
alla vigente normativa; 
      j) il possesso eventuale  di  uno  o  piu'  titoli  tra  quelli
indicati  al  successivo  art.  9,  specificando  la  tipologia,   la
denominazione e indicando presso quale  universita'  od  istituto  e'
stato conseguito, con il relativo indirizzo, la data di conseguimento
e la votazione  finale  riportata.  La  mancata  dichiarazione  nella
domanda comporta la mancata valutazione del titolo; 
      k) di non essere  stato  destituito,  dispensato  o  licenziato
dall'impiego presso una pubblica  amministrazione  e  di  non  essere
stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico,  ne'  di  essere
stato interdetto dai pubblici uffici ai sensi della vigente normativa
in materia; 
      l) di non aver riportato condanne penali, ancorche' non passate
in giudicato ovvero di aver riportato condanne penali (anche  se  sia
stata concessa  amnistia,  condono,  indulto  o  perdono  giudiziale,
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444  c.p.p.),
specificandone la tipologia, o avere  procedimenti  penali  pendenti,
specificandone la tipologia; 
      m) la posizione regolare nei riguardi degli  obblighi  militari
laddove previsti per legge; 
      n)  nella  fattispecie  di  cui  all'art.  20  della  legge  n.
104/1992, gli ausili eventualmente necessari per l'espletamento delle
prove; 
      o) il possesso di eventuale diritto  a  riserva  di  posti  con
indicazione della legge che prevede tale diritto, nonche' il possesso
di eventuali titoli che, come previsto dall'art. 5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 487/1994, danno diritto  alla  riserva
ovvero  a  parita'  di  merito,   danno   diritto   alla   preferenza
all'assunzione. La mancata dichiarazione  nella  domanda  esclude  il
candidato dal beneficio; 
      p) il  consenso  al  trattamento  dei  dati  personali  per  le
finalita' e con le modalita'  di  cui  al  regolamento  europeo  (UE)
2016/679 del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo n. 196/2003; 
      q) di essere in possesso di  tutti  i  requisiti  previsti  per
l'ammissione alla procedura concorsuale, di essere  a  conoscenza  di
tutte le disposizioni contenute nel bando di concorso e di accettarle
senza riserva alcuna. 
    10. Non possono essere prodotte, oltre i termini stabiliti per la
presentazione della domanda, eventuali regolarizzazioni. 
    11. Fermo restando quanto previsto in materia di  responsabilita'
civile e  penale  dall'art.  76  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 445/2000, qualora, dal  controllo  di  cui  al  decreto
stesso, emerga la non veridicita' del contenuto della  dichiarazione,
il dichiarante  decade  dai  benefici  conseguenti  al  provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.