Art. 4 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. La Commissione esaminatrice e' nominata secondo le  previsioni
di cui al vigente «Regolamento delle procedure  di  reclutamento  per
l'assunzione  all'INPS  del   personale   non   dirigente   a   tempo
indeterminato»,  disponibile  sul  sito  istituzionale  dell'Istituto
www.inps.it. 
    2.  La  Commissione  e'  integrata  da  membri  aggiunti  per  la
valutazione della conoscenza della lingua inglese e delle  competenze
informatiche.  Per  ciascun  componente  nominato  e'   previsto   un
componente supplente. 
    3.  Un  terzo  dei  posti  di  componente  della  commissione  e'
riservato alle donne. Le funzioni di segretario saranno svolte da  un
funzionario dell'Istituto appartenente all'area C. 
    4. Qualora i candidati che abbiano  sostenuto  le  prove  scritte
superino le 1.000 unita', la Commissione esaminatrice  potra'  essere
integrata di un numero di componenti, unico restando  il  presidente,
pari a  quello  della  Commissione  originaria  e  di  un  segretario
aggiunto, ai fini della suddivisione  in  sottocommissioni  ai  sensi
dell'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487. 
    5. La Commissione esaminatrice, nella prima riunione,  stabilisce
i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali.