Art. 6 
 
 
                            Preselezione 
 
 
    1. Nell'eventualita' in cui pervenga  un  numero  di  domande  di
partecipazione superiore a 25.000, al fine di assicurare  l'efficacia
e la celerita' della  procedura  selettiva,  l'INPS  effettuera'  una
preselezione  dei  candidati,  consistente  in  quesiti  a   risposta
multipla, di carattere  psicoattitudinale,  logica,  lingua  inglese,
competenze informatiche, cultura generale. 
    2. La prova  preselettiva,  il  cui  espletamento  potra'  essere
affidato a qualificati enti pubblici o privati, sara' realizzata  con
l'ausilio di sistemi informatici. 
    3. I  criteri  di  svolgimento  di  tale  prova,  preventivamente
stabiliti dalla commissione esaminatrice, sono resi noti ai candidati
prima dell'inizio della prova stessa. 
    4. Alle prove scritte sono ammessi a  partecipare  i  concorrenti
che avranno ottenuto il punteggio maggiore, in numero multiplo pari a
10 volte i posti messi a concorso, nonche' i candidati classificatisi
ex aequo all'ultimo posto utile per l'ammissione, nonche' i candidati
esentati dalla preselezione ai sensi dell'art. 20, comma 2-bis, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104. 
    5. Il punteggio conseguito nella preselezione non  concorre  alla
formazione della graduatoria di merito del concorso. 
    6. L'elenco  dei  candidati  ammessi  a  partecipare  alle  prove
scritte e' pubblicato con valore di notifica a tutti gli effetti  sul
sito internet dell'INPS all'indirizzo www.inps.it.