Art. 6 Preselezione 1. Nell'eventualita' in cui pervenga un numero di domande di partecipazione superiore a 25.000, al fine di assicurare l'efficacia e la celerita' della procedura selettiva, l'INPS effettuera' una preselezione dei candidati, consistente in quesiti a risposta multipla, di carattere psicoattitudinale, logica, lingua inglese, competenze informatiche, cultura generale. 2. La prova preselettiva, il cui espletamento potra' essere affidato a qualificati enti pubblici o privati, sara' realizzata con l'ausilio di sistemi informatici. 3. I criteri di svolgimento di tale prova, preventivamente stabiliti dalla commissione esaminatrice, sono resi noti ai candidati prima dell'inizio della prova stessa. 4. Alle prove scritte sono ammessi a partecipare i concorrenti che avranno ottenuto il punteggio maggiore, in numero multiplo pari a 10 volte i posti messi a concorso, nonche' i candidati classificatisi ex aequo all'ultimo posto utile per l'ammissione, nonche' i candidati esentati dalla preselezione ai sensi dell'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 5. Il punteggio conseguito nella preselezione non concorre alla formazione della graduatoria di merito del concorso. 6. L'elenco dei candidati ammessi a partecipare alle prove scritte e' pubblicato con valore di notifica a tutti gli effetti sul sito internet dell'INPS all'indirizzo www.inps.it.