Art. 6 
 
                    Importi delle borse di studio 
 
    Per l'anno accademico di frequenza dei corsi  di  perfezionamento
verra' erogato (al lordo dell'imposizione fiscale) l'importo di  euro
27.000 suddiviso in quattro rate. 
    Qualora il Paese prescelto, al momento in cui vengono corrisposti
i singoli pagamenti, non faccia  parte  dell'area  dell'euro,  verra'
erogato l'equivalente dell'importo  dovuto  nella  valuta  del  Paese
stesso,  calcolato  in  base  al  tasso  di  cambio  medio  del  mese
precedente all'effettuazione del pagamento. 
    Il citato importo e' comprensivo delle  spese  di  viaggio  e  di
assicurazione contro le malattie. 
    Le  tasse  universitarie  e  quelle   eventuali   di   soggiorno,
opportunamente documentate, restano a carico della Banca d'Italia. 
    I vincitori delle borse di studio «Bonaldo Stringher» (lett.  A),
al termine del primo anno di corso finanziato dalla  Banca  d'Italia,
possono chiedere il rinnovo del finanziamento per il successivo  anno
di studi. La Banca d'Italia puo' accordare tale rinnovo valutando,  a
suo insindacabile giudizio, il profitto conseguito.