IL CAPO DIPARTIMENTO per le risorse umane, finanziarie e strumentali Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che ha approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante le norme di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 24 e l'art. 62, che sostituisce l'art. 52 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» e, in particolare, l'art. 3; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente «Attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva n. 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»; Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2013» e, in particolare, l'art. 7; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna»; Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva n. 2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva n. 2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, concernente l'attuazione della direttiva n. 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente «Norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante la legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, concernente «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333; Vista la circolare 24 luglio 1999 del Dipartimento della funzione pubblica, concernente l'applicazione dell'art. 20 della citata legge n. 104 del 1992; Atteso che dal prospetto informativo del Ministero dell'istruzione riferito al 31 dicembre 2020 - riepilogativo della situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale con disabilita' ed appartenente alle altre categorie protette - le quote di riserva di cui agli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 risultano coperte, ferma restando la verifica della copertura delle predette quote d'obbligo all'atto dell'assunzione a valere sugli idonei; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice dell'ordinamento militare»; Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante «Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale»; Visto l'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»; Visto l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»; Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», ed in particolare l'art. 42; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di protezione dei dati personali; Vista la direttiva del Ministro dell'istruzione del 15 aprile 2020, n. 194 (Direttiva n. 194/2020), volta a disciplinare le modalita' organizzative di gestione delle attivita' di trattamento dei dati personali all'interno del Ministero dell'istruzione; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il D.D.G. n. 662 del 17 aprile 2019, con il quale e' stato emanato il «Regolamento in materia di rimborso dei costi di riproduzione, per il rilascio di copie e diritti di ricerca di atti e documenti, richiesti a seguito dell'esercizio del diritto di accesso nell'ambito dei procedimenti di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ai sensi dell'art. 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241»; Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 7 dicembre 2006, n. 305, concernente il «Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione»; Vista la circolare n. 12/2010 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - riguardante le modalita' di presentazione delle domande di ammissione ai pubblici concorsi; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, ed in particolare l'art. 2; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, concernente il «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3»; Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', nonche' in materia di processo civile» ed in particolare l'art. 32; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», ed in particolare l'art. 39; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, contenente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, contenente il «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche»; Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»; Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, riguardante il «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 28 novembre 2000, recante «Determinazione delle classi delle lauree specialistiche»; Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, concernente «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante la determinazione delle classi di laurea magistrale; Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009, recante l'equiparazione tra diplomi di lauree vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e, in particolare, l'art. 1, commi 102 e successivi; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 aprile 2019, n. 331, adottato in attuazione del comma 107 dell'art. 1 della citata legge n. 228/2012; Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento funzione pubblica 27 dicembre 2000, n. 6350, avente ad oggetto «valenza ai fini dell'accesso al pubblico impiego dei titoli universitari previsti dall'art. 3 del regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei, adottato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del 3 novembre 1999»; Vista la vigente disciplina di legge in materia di equipollenze ed equiparazione dei titoli di studio ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'art. 8, comma 1; Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento funzione pubblica 26 febbraio 2002; Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento funzione pubblica 3 novembre 2005, n. 3; Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento funzione pubblica 8 novembre 2005, n. 4; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»; Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro della funzione pubblica, recante le «linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia, in attuazione dell'art. 35, comma 5.2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, relativa alla «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, nn. 11) e 12) che, a seguito della modifica apportata dall'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, istituisce il Ministero dell'istruzione ed il Ministero dell'universita' e della ricerca; Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante «Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia» e in particolare l'art. 13, che ha istituito presso l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia uno speciale ufficio per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena, il quale provvede a gestire i ruoli del personale delle scuole e degli istituti con lingua di insegnamento slovena; Considerato che, ai sensi del comma 2 dell'art. 13 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, al personale dell'ufficio di cui al comma 1 e' richiesta la piena conoscenza della lingua slovena; Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca», convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione» e, in particolare, l'art. 7, comma 7, lettera f), ai sensi del quale l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia si articola in sei uffici dirigenziali non generali, di cui uno per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena ai sensi dell'art. 13 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, e in sette posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 18 dicembre 2014, n. 913 e, in particolare, l'art. 3, rubricato «Ufficio II - Scuole con lingua di insegnamento slovena e scuole bilingui sloveno - italiano»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 8 ottobre 2015, n. 809, il quale detta disposizioni speciali concernenti le istituzioni scolastiche con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano al fine di adattare i singoli provvedimenti della legge alle specificita' di tali scuole; Visto l'art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76; Visto il protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici adottato dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica e validato dal Comitato tecnico scientifico il 29 marzo 2021; Visto l'art. 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, ai sensi del quale «Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'art. 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001»; Visto l'art. 3, comma 1, lettera i) del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, relativo alle misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica del COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza delle attivita' sociali ed economiche; Visto il Piano del fabbisogno del personale del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca per il triennio 2020-2022, adottato con decreto del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'universita' e della ricerca n. 100 del 14 agosto 2020; Visti i vigenti CC.CC.NN.LL. del personale non dirigente delle amministrazioni pubbliche comprese nel «Comparto funzioni centrali»; Visto, in particolare, il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigente del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Quadriennio 2006/2009, sottoscritto il 22 luglio 2010 - contratto n. 1, concernente il sistema professionale del personale delle aree funzionali; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, l'art. 249, rubricato «Semplificazione e svolgimento in modalita' decentrata e telematica delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni»; Considerata la disciplina normativa in materia di equiparazione dei titoli di studio esteri ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici; Ritenuto di dover precisare che ai fini del presente bando si intende: per diploma di laurea (DL) il titolo accademico, di durata non inferiore a quattro anni, conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; per laurea triennale (L) il titolo accademico, di durata triennale, conseguito ai sensi del decreto ministeriale 22 dicembre 2004, n. 270; per laurea specialistica (LS) il titolo accademico, di durata normale di due anni, conseguito dopo la laurea (L) di durata triennale, ora denominato laurea magistrale (LM), ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale n. 270/2004; per laurea magistrale (LM) il titolo accademico a ciclo unico della durata di cinque anni o di sei anni, ai sensi del decreto ministeriale 2 luglio 2010, n. 244 e del decreto interministeriale 2 marzo 2011; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 2021, con cui lo scrivente e' stato nominato Capo del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell'istruzione; Considerato che e' vacante il posto di direttore generale della Direzione per le Risorse umane e finanziarie; Visto l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Capo del Dipartimento compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni dell'amministrazione; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di complessive due unita' di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area funzionale III, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario amministrativo - giuridico - contabile, esperto in lingua slovena, del ruolo del personale del Ministero dell'istruzione, per l'Ufficio speciale (Istruzione in lingua slovena e bilingue sloveno italiano) dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia.