Art. 10 
 
                  Fasi della procedura concorsuale 
 
    1. La procedura concorsuale si articola nelle seguenti fasi: 
      a) prova scritta; 
      b) prova orale. 
    2. Le prove sono dirette ad accertare il possesso  di  competenze
coerenti  con  il  profilo  professionale   oggetto   del   bando   e
l'attitudine  del  candidato  all'espletamento  delle  funzioni   del
profilo professionale medesimo. 
    3. La Commissione valutera' le  prove  sostenute  dal  candidato,
avuto riguardo  tanto  al  possesso  delle  competenze  disciplinari,
quanto al  possesso  delle  competenze  linguistiche  sia  di  lingua
italiana che di lingua slovena, in relazione al profilo professionale
per cui il candidato concorre. 
    4. Le sedi di svolgimento delle prove concorsuali  verranno  rese
note  mediante  la  pubblicazione  di  appositi   avvisi   sul   sito
dell'Ufficio  scolastico  regionale  per  il  Friuli-Venezia  Giulia,
http://usrfvg.gov.it almeno dieci giorni prima della  data  stabilita
per lo svolgimento di ciascuna di esse. 
    5. I candidati dovranno presentarsi puntualmente nella sede,  nel
giorno  e  nell'ora  stabiliti,  muniti  di   un   valido   documento
d'identita' e nel pieno rispetto delle  misure  anti  -  contagio  da
COVID -19  in  vigore,  di  cui  verra'  data  informazione  mediante
pubblicazione di appositi avvisi  sul  sito  dell'Ufficio  scolastico
regionale per il Friuli-Venezia Giulia http://usrfvg.gov.it 
    6. L'assenza anche ad una sola delle prove concorsuali, qualunque
ne sia la causa, anche se dovuta a forza maggiore,  e  la  violazione
delle misure per la tutela  della  salute  pubblica  a  fronte  della
situazione epidemiologica, comportano l'esclusione dal concorso. 
    7. L'espletamento delle prove avverra' nel rispetto delle  misure
di prevenzione e protezione  dal  rischio  di  contagio  da  COVID-19
previste dalle disposizioni vigenti e  dai  protocolli  adottati  dal
Dipartimento  della  funzione  pubblica  e  validati   dal   Comitato
tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020,
n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile. 
    8. Nel corso  delle  prove  ai  candidati  e'  fatto  divieto  di
avvalersi di telefoni  cellulari,  palmari,  calcolatrici,  strumenti
idonei alla memorizzazione di informazioni od  alla  trasmissione  di
dati, supporti cartacei, testi normativi,  manuali,  circolari,  note
ministeriali di qualsiasi tipo, pubblicazioni e stampe  di  qualsiasi
tipologia e genere. E'  fatto,  altresi',  divieto  ai  candidati  di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della  vigilanza  e
con  i  componenti  della  Commissione  esaminatrice.  In   caso   di
violazione,  la   Commissione   esaminatrice   delibera   l'immediata
esclusione dal concorso. 
    9.  Ulteriori   comunicazioni   concernenti   le   modalita'   di
espletamento  delle  prove  verranno  definite  dalla  Commissione  e
fornite ai candidati mediante appositi  avvisi,  da  pubblicarsi  sul
sito dell'Ufficio scolastico regionale per il  Friuli-Venezia  Giulia
http://usrfvg.gov.it 
    10. L'ammissione ad ognuna delle prove concorsuali avviene con la
piu'  ampia  riserva  in  ordine  al  possesso   dei   requisiti   di
partecipazione previsti dal bando.