Art. 11 Prova scritta 1. L'avviso di convocazione per la prova scritta, comprensivo degli elenchi degli ammessi alla medesima prova e del diario recante l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora di svolgimento, sara' pubblicato sul sito dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, http://usrfvg.gov.it almeno dieci giorni prima del suo svolgimento. Tale avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti. 2. In ragione del numero di partecipanti, la prova scritta potra' svolgersi presso sedi diverse, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneita' delle prove somministrate, in modo da garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti. 3. La prova scritta avra' una durata predeterminata dalla Commissione esaminatrice e si svolgera' in parte in lingua italiana ed in parte in lingua slovena. La prova consiste nella somministrazione di quesiti a risposta aperta vertenti sulle seguenti materie: a) diritto costituzionale; b) diritto amministrativo; c) diritto civile, con particolare riferimento alle obbligazioni e ai contratti; d) diritto dell'Unione europea; e) elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione; f) disciplina del lavoro pubblico e responsabilita' dei pubblici dipendenti; g) elementi di diritto processuale civile e del lavoro; h) contabilita' pubblica; i) organizzazione e management delle pubbliche amministrazioni; l) elementi di organizzazione del Ministero dell'istruzione e delle istituzioni scolastiche. 4. La Commissione esaminatrice provvedera' alla predisposizione e formulazione dei quesiti, nonche' all'organizzazione della prova scritta. 5. Alla prova scritta sara' attribuibile un punteggio massimo complessivo di 30 punti. La stessa si intendera' superata con una votazione minima di 21/30 (ventuno/trentesimi). 6. I candidati devono presentarsi nella sede, nel giorno e all'ora stabiliti, con un valido documento di riconoscimento in corso di validita'. 7. Ulteriori comunicazioni concernenti le modalita' di espletamento della prova verranno definite dalla Commissione e fornite ai candidati mediante l'avviso di cui al comma 1. 8. La correzione degli elaborati avviene con modalita' che assicurino l'anonimato del candidato. Una volta terminate tutte le correzioni degli elaborati ed attribuite le relative valutazioni, si procede con le operazioni di scioglimento dell'anonimato.