Art. 13 
 
Formazione, approvazione e pubblicazione della  graduatoria  generale
                              di merito 
 
    1. Il punteggio finale e' dato dalla somma  dei  voti  conseguiti
nella prova scritta e nel colloquio. 
    2. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui e'  stata  data  comunicazione  dei
risultati della prova orale, il candidato che intende  far  valere  i
titoli di riserva  e  /o  di  preferenza  elencati  nell'art.  2  del
presente  bando,  gia'  espressamente  dichiarati  nella  domanda  di
ammissione al concorso, deve presentare o far  pervenire  i  relativi
documenti  in  carta  semplice  ovvero  le   relative   dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto  del  Presidente
della Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445.  Nella  dichiarazione
sostitutiva il candidato deve indicare, fatta eccezione per i  titoli
di cui al comma 4, lettera r) e comma 7,  lettera  a),  del  predetto
art.  2,  l'amministrazione  che  ha  emesso  il   provvedimento   di
conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione. 
    3. Da tali documenti o dichiarazioni sostitutive  deve  risultare
il possesso dei titoli di  riserva  e  di  preferenza  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  della  domanda  di
ammissione al concorso. 
    4. Non sono valutati  titoli  di  riserva  e  preferenza  la  cui
documentazione non e' conforme a quanto prescritto dal bando. 
    5. Sulla base dei punteggi conseguiti nella prova scritta e nella
prova orale e'  formata  la  graduatoria  definitiva  di  merito.  Il
direttore  generale  dell'Ufficio   scolastico   regionale   per   il
Friuli-Venezia  Giulia,  al  termine  dei  lavori  della  Commissione
esaminatrice,  riconosciuta  la  regolarita'  del  procedimento   del
concorso,   approva   con   proprio   decreto,    sotto    condizione
dell'accertamento dei requisiti prescritti, la graduatoria di  merito
dei candidati risultati idonei nelle prove concorsuali. Con lo stesso
provvedimento,  il   direttore   generale   dell'Ufficio   scolastico
regionale  per  il  Friuli-Venezia  Giulia,  dichiara  vincitori  del
concorso i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito,
tenuto conto delle riserve di posti di cui all'art.  1,  comma  2  ed
all'art. 2 e, a parita' di merito, dei titoli di  preferenza  di  cui
all'art. 2. 
    6. La graduatoria di merito, unitamente a  quella  dei  vincitori
del  concorso,  e'  pubblicata  sul  sito   dell'Ufficio   scolastico
regionale per il Friuli-Venezia Giulia, http://usrfvg.gov.it Di  tale
pubblicazione  e'  data  notizia  mediante  avviso   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami». Dalla data  di  pubblicazione  di  detto  avviso  decorre  il
termine per le eventuali impugnative.