Art. 18 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
    1.  Il  Ministero  dell'istruzione  si  riserva  la  facolta'  di
annullare o revocare il presente  bando  di  concorso,  sospendere  o
rinviare lo svolgimento del  concorso  stesso,  nonche'  le  connesse
attivita' di assunzione, modificare, fino alla data di assunzione dei
vincitori, il numero dei posti in aumento o in decremento, sospendere
l'assunzione dei vincitori in ragione  di  esigenze  attualmente  non
valutabili ne' prevedibili, anche in applicazione di disposizioni  di
contenimento della spesa pubblica che  impedissero,  in  tutto  o  in
parte, o imponessero  di  differire  o  ritardare  le  assunzioni  di
personale. 
    2. Per quanto, inoltre, non previsto dal presente bando,  valgono
le disposizioni  normative  e  contrattuali  vigenti  in  materia  di
reclutamento di personale. 
    3. Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione con  bando
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª
Serie speciale «Concorsi ed  esami»,  nonche'  all'interno  del  sito
istituzionale del Ministero dell'istruzione. 
      Roma, 4 ottobre 2021 
 
                                          Il Capo Dipartimento: Greco