Art. 18 Norme di salvaguardia 1. Il Ministero dell'istruzione si riserva la facolta' di annullare o revocare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonche' le connesse attivita' di assunzione, modificare, fino alla data di assunzione dei vincitori, il numero dei posti in aumento o in decremento, sospendere l'assunzione dei vincitori in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, anche in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, o imponessero di differire o ritardare le assunzioni di personale. 2. Per quanto, inoltre, non previsto dal presente bando, valgono le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di reclutamento di personale. 3. Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», nonche' all'interno del sito istituzionale del Ministero dell'istruzione. Roma, 4 ottobre 2021 Il Capo Dipartimento: Greco