Art. 4 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
    1. In caso di difetto dei requisiti di  ammissione,  nonche'  per
l'eventuale mancata osservanza dei termini  perentori  stabiliti  nel
presente bando, l'Amministrazione puo' disporre in qualsiasi momento,
anche successivamente all'eventuale stipula del contratto individuale
di lavoro, l'esclusione dal concorso. Tale esclusione e' disposta con
provvedimento  del   direttore   generale   dell'Ufficio   scolastico
regionale per il Friuli-Venezia Giulia. 
    2. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti  i
concorrenti partecipano con riserva alle prove concorsuali.