Art. 9 Commissione esaminatrice 1. Con successivo provvedimento del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, secondo quanto stabilito dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 ed in conformita' ai principi dettati dall'art. 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sara' nominata la Commissione esaminatrice competente, ai sensi della normativa vigente in tema di procedure concorsuali. 2. Per supplire ad eventuali temporanee assenze od impedimenti del presidente, di uno dei componenti o del segretario della Commissione, puo' essere prevista la nomina di un presidente supplente, di due componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della Commissione esaminatrice o con successivo provvedimento. 3. La Commissione esaminatrice puo' essere integrata in ogni momento da uno o piu' componenti esperti nella lingua inglese, da uno o piu' componenti esperti nella lingua slovena e da uno o piu' componenti esperti di informatica. 4. La Commissione esaminatrice comunica i risultati delle prove ai candidati all'esito di ogni sessione di concorso. La Commissione puo' svolgere i propri lavori in modalita' telematica e/o mediante strumenti di videoconferenza, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni, secondo la normativa vigente.