Art. 9 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1.  Con   successivo   provvedimento   del   direttore   generale
dell'Ufficio  scolastico  regionale  per  il  Friuli-Venezia  Giulia,
secondo quanto stabilito dall'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  487/1994  ed  in  conformita'  ai  principi   dettati
dall'art. 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165, sara' nominata la Commissione esaminatrice  competente,
ai sensi della normativa vigente in tema di procedure concorsuali. 
    2. Per supplire ad eventuali temporanee  assenze  od  impedimenti
del  presidente,  di  uno  dei  componenti  o  del  segretario  della
Commissione,  puo'  essere  prevista  la  nomina  di  un   presidente
supplente, di due componenti supplenti e di un segretario  supplente,
da  effettuarsi  con  lo  stesso  decreto   di   costituzione   della
Commissione esaminatrice o con successivo provvedimento. 
    3. La Commissione esaminatrice  puo'  essere  integrata  in  ogni
momento da uno o piu' componenti esperti nella lingua inglese, da uno
o piu' componenti esperti nella  lingua  slovena  e  da  uno  o  piu'
componenti esperti di informatica. 
    4. La Commissione esaminatrice comunica i risultati  delle  prove
ai candidati all'esito di ogni sessione di concorso.  La  Commissione
puo' svolgere i propri lavori in modalita'  telematica  e/o  mediante
strumenti di videoconferenza, garantendo comunque la sicurezza  e  la
tracciabilita' delle comunicazioni, secondo la normativa vigente.