Art. 9 Commissioni esaminatrici e sottocommissioni 1. Con successivo provvedimento del direttore generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali, secondo quanto stabilito dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ed in conformita' ai principi dettati dall'art. 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sara' nominata una commissione esaminatrice competente per ciascun codice di concorso di cui all'art. 1 del presente bando, ai sensi della normativa vigente in tema di procedure concorsuali. 2. Per supplire ad eventuali temporanee assenze od impedimenti del presidente, di uno dei componenti o del segretario di ciascuna commissione, puo' essere prevista la nomina di un presidente supplente, di due componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione delle commissioni esaminatrici o con successivo provvedimento. 3. Ciascuna commissione esaminatrice puo' essere integrata in ogni momento da uno o piu' componenti esperti in lingua straniera e da uno o piu' componenti esperti di informatica. 4. Ciascuna commissione esaminatrice comunica i risultati delle prove ai candidati all'esito di ogni sessione di concorso. Le commissioni possono svolgere i propri lavori in modalita' telematica, e/o mediante strumenti di videoconferenza, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni, secondo la normativa vigente.