Art. 9 
 
             Commissioni esaminatrici e sottocommissioni 
 
    1.  Con  successivo  provvedimento  del  direttore  generale  del
personale, del bilancio e dei  servizi  strumentali,  secondo  quanto
stabilito dall'art. 9 del decreto del Presidente della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487, ed in conformita' ai principi dettati  dall'art.
35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, sara'  nominata  una  commissione  esaminatrice  competente  per
ciascun codice di concorso di cui all'art. 1 del presente  bando,  ai
sensi della normativa vigente in tema di procedure concorsuali. 
    2. Per supplire ad eventuali temporanee  assenze  od  impedimenti
del presidente, di uno dei componenti o del  segretario  di  ciascuna
commissione,  puo'  essere  prevista  la  nomina  di  un   presidente
supplente, di due componenti supplenti e di un segretario  supplente,
da  effettuarsi  con  lo  stesso  decreto   di   costituzione   delle
commissioni esaminatrici o con successivo provvedimento. 
    3. Ciascuna commissione esaminatrice  puo'  essere  integrata  in
ogni momento da uno o piu' componenti esperti in lingua  straniera  e
da uno o piu' componenti esperti di informatica. 
    4. Ciascuna commissione esaminatrice comunica i  risultati  delle
prove ai  candidati  all'esito  di  ogni  sessione  di  concorso.  Le
commissioni possono svolgere i propri lavori in modalita' telematica,
e/o mediante strumenti di  videoconferenza,  garantendo  comunque  la
sicurezza  e  la  tracciabilita'  delle  comunicazioni,  secondo   la
normativa vigente.