IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della funzione pubblica 
 
    Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» e, in  particolare
l'art. 4, comma 3-quinquies; 
    Visto il decreto legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  recante
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a),  e  2,  lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g),  h),  l),
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,  n.  124,  in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
    Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per  la
concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo»; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute e sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio  2020,
n. 77; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
impieghi nelle amministrazioni e  le  modalita'  di  svolgimento  dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei
pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24
aprile 2020, recante «Determinazione dei compensi da corrispondere ai
componenti delle commissioni esaminatrici  e  della  Commissione  per
l'attuazione  del  progetto  di  riqualificazione   delle   pubbliche
amministrazioni (RIPAM)»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il  «Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686  concernente  «Norme  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni  sullo  statuto  degli  impiegati  civili  dello  Stato,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3»; 
    Vista la legge 12 marzo  1999,  n.  68,  recante  «Norme  per  il
diritto al lavoro dei disabili», e in particolare l'art. 3  e  l'art.
18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo occupazionali  in  favore
delle categorie protette; 
    Tenuto conto che, in caso di scopertura delle quote di riserva di
cui gli articoli 3 e 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999,  n.  68,
all'atto  dell'assunzione  le  amministrazioni  del  presente   bando
applicheranno  la  riserva  dei  posti  in  favore  delle   categorie
protette; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
    Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e  per
l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni,
nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l'art. 50, comma
1, che introduce l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre  2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221; 
    Visto il  decreto  legislativo  25  marzo  2010,  n.  6,  recante
«Riorganizzazione del Centro di formazione e studi (Formez), a  norma
dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»; 
    Considerato che il Dipartimento  della  funzione  pubblica  della
Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  per  l'organizzazione  del
concorso  indetto  con   il   presente   bando,   si   avvale   anche
dell'Associazione Formez PA; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678
e 1014; 
    Visto  l'art.  37  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.   98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»; 
    Visto l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»; 
    Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28  dicembre
2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni  legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196,  recante
il «Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  n.
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il decreto legislativo 10  agosto  2018,  n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva n. 95/46/CE  (regolamento  generale  sulla  protezione  dei
dati)»; 
    Visto il decreto legislativo  18  maggio  2018,  n.  51,  recante
«Attuazione della direttiva  (UE) n. 2016/680 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla  protezione  delle
persone fisiche con riguardo al trattamento  dei  dati  personali  da
parte delle autorita' competenti a  fini  di  prevenzione,  indagine,
accertamento e  perseguimento  di  reati  o  esecuzione  di  sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Visti i decreti legislativi 9  luglio  2003,  n.  215  e  n.  216
recanti, rispettivamente, «Attuazione della direttiva  n.  2000/43/CE
per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla
razza e  dall'origine  etnica»,  e  «Attuazione  della  direttiva  n.
2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione  e
di condizioni di lavoro»; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 8 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5,  recante
l'attuazione della direttiva  n.  2006/54/CE  relativa  al  principio
delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra  uomini  e
donne in materia di occupazione e impiego; 
    Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante  «Riforma  degli
ordinamenti didattici universitari»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica  3  novembre  1999,  n.  509,
concernente il «Regolamento  recante  norme  concernenti  l'autonomia
didattica degli atenei»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004,  n.  270,  concernente  «Modifiche  al
regolamento recante norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli
atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre  1999,  n.  509
del  Ministro  dell'universita'  e  della   ricerca   scientifica   e
tecnologica»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 9 luglio 2009 concernente  l'equiparazione  tra  classi
delle lauree di cui al decreto n. 509 del 1999 e classi delle  lauree
di cui al decreto n. 270 del 2004, ai fini  della  partecipazione  ai
pubblici concorsi; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 9 luglio 2009, in materia di equiparazioni tra  diplomi
di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS)  decreto
n. 509 del 1999 e lauree magistrali (LM) decreto n. 270 del 2004,  ai
fini della partecipazione ai pubblici concorsi; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e  di  sviluppo»,
convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche  ed
integrazioni, e in particolare l'art. 8, concernente l'invio per  via
telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi
per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni; 
    Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento  europeo  e
del  Consiglio  del  17  dicembre  2013  e  successive  modificazioni
ed integrazioni, recante disposizioni comuni  sul  Fondo  europeo  di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione,
sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,  sul  Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la  pesca,
e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 
    Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 17 dicembre 2013,  relativo  al  Fondo  europeo  di
sviluppo  regionale   e   a   disposizioni   specifiche   concernenti
l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»
e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006; 
    Visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo
e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006; 
    Visto il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della  Commissione
del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013; 
    Visto il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  1011/2014  della
Commissione del 22 settembre 2014, recante  modalita'  di  esecuzione
del regolamento (UE) n. 1303/2013; 
    Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del  18  luglio  2018,  che  modifica,  tra  gli  altri,  i
regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1304/2013; 
    Visto la comunicazione della Commissione europea COM (2010)  2020
del 3 marzo 2010,  «Europa  2020,  una  strategia  per  una  crescita
intelligente,  sostenibile  e  inclusiva»,  alla  cui   realizzazione
contribuiscono i fondi strutturali  e  di  investimento  europei  (di
seguito «fondi SIE»); 
    Visto il Position Paper della Commissione europea sull'Italia del
9 novembre 2012, che invita le istituzioni italiane  a  sostenere  la
qualita', l'efficacia e l'efficienza della pubblica  amministrazione,
attraverso  gli  obiettivi   tematici   2   e   11   che   prevedono,
rispettivamente   di   «Migliorare    l'accesso    alle    tecnologie
dell'informazione e  della  comunicazione,  nonche'  l'impiego  e  la
qualita' delle medesime» e di «Rafforzare la capacita'  istituzionale
delle   autorita'   pubbliche   e   delle   parti    interessate    e
un'Amministrazione pubblica efficiente»; 
    Viste le raccomandazioni specifiche per Paese del 2019 e del 2020
e, in particolare, la raccomandazione  del  Consiglio  sul  programma
nazionale di riforma 2020 dell'Italia e che  formula  un  parere  del
Consiglio  sul  programma  di  stabilita'  2020  dell'Italia  (2020/C
282/12), richiama l'Italia all'adozione di provvedimenti nel  2020  e
nel 2021 finalizzati al  miglioramento  dell'efficienza  del  sistema
giudiziario e del funzionamento della pubblica amministrazione; 
    Vista la legge 30 dicembre 2020, n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023», e in  particolare  l'art.  1,
commi da 179 a 183; 
    Visto il decreto-legge 9  giugno  2021,  n.  80,  convertito  con
modificazioni dalla legge dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,  recante
«Misure urgenti per il rafforzamento della  capacita'  amministrativa
delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia»; 
    Visto, in particolare,  l'art.  1,  comma  179,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, cosi' come modificato dal citato decreto-legge
9 giugno 2021, n. 80, convertito  con  modificazioni  dalla  legge  6
agosto 2021, n. 113; 
    Considerato che, l'art. 1, comma 179,  della  legge  30  dicembre
2020, n. 178 dispone tra l'altro che  gli  oneri  finanziari  per  la
copertura  dei  posti  messi  a  concorso   sono   a   carico   delle
disponibilita' del Programma  operativo  complementare  al  Programma
operativo nazionale Governance e capacita' istituzionale 2014 - 2020,
di cui alla delibera CIPE n. 46/2016 del 10 agosto  2016,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2016,  integrato  sul
piano finanziario dalla deliberazione del  CIPE  n.  36/2020  del  28
luglio 2020,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  218  del  2
settembre 2020, in applicazione dell'art.  242,  commi  2  e  5,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
    Visto l'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2020, n.  178,
nella parte in cui  dispone  che  «con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro  per  il  sud  e  la
coesione territoriale di concerto con il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
sentita la  Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base della ricognizione del
fabbisogno  di  personale  operato  dall'Agenzia  per   la   coesione
territoriale, sono ripartiti tra le  amministrazioni  interessate  le
risorse  finanziarie  e  il  personale   di   cui   al   comma   179,
individuandone i profili professionali e le categorie»; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  30
marzo 2021, su proposta  del  Ministro  per  il  sud  e  la  coesione
territoriale  di  concerto  con   il   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione e con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
sentita la  Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con cui, ai  sensi  dell'art.  1,
comma 180, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono  ripartiti  tra
le amministrazioni interessate le risorse finanziarie e il  personale
di cui al comma 179, individuandone  i  profili  professionali  e  le
categorie; 
    Visto il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281  espresso  sul  richiamato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30  marzo  2021
nella seduta del 25 marzo 2021 (Repertorio atto n. 11/CU); 
    Visto il decreto-legge 1° aprile  2021,  n.  44,  convertito  con
modificazioni dalla legge 28 maggio  2021,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici», e
in particolare l'art. 10; 
    Visto il decreto-legge 23 luglio 2021,  n.  105,  convertito  con
modificazioni dalla legge 16 settembre 2021 n. 126,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»; 
    Tenuto conto del concorso pubblico per il  reclutamento  a  tempo
determinato di 2.800 unita' di personale non dirigenziale di area III
- F1 o categorie equiparate nelle amministrazioni pubbliche con ruolo
di coordinamento  nazionale  nell'ambito  degli  interventi  previsti
dalla politica di coesione dell'Unione  europea  e  nazionale  per  i
cicli di programmazione 2014-2020 e  2021-2027,  nelle  autorita'  di
gestione, negli organismi intermedi e nei soggetti beneficiari  delle
Regioni Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Molise,  Puglia,
Sardegna e Sicilia (Gazzetta Ufficiale n. 27  del  6  aprile  2021  -
Gazzetta Ufficiale n. 46 dell'11 giugno 2021); 
    Considerata l'esigenza di reclutare personale non dirigenziale in
possesso delle correlate professionalita' e  di  adeguato  titolo  di
studio  coerente  con  i  profili  da  selezionare,  nell'ambito  del
contigente di cui all'art. 1, comma  179,  della  legge  30  dicembre
2020, n. 178; 
    Tenuto conto della necessita' di garantire la tutela della salute
pubblica nell'attuale situazione epidemiologica da COVID-19; 
    Tenuto conto che il presente bando disciplina, in via  esclusiva,
il concorso di cui all'art. 10,  comma  4,  decreto-legge  1°  aprile
2021, n. 44, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  maggio
2021, n. 76, anche in deroga alla disciplina regolamentare in materia
di  concorsi  degli  enti  interessati,   in   considerazione   della
specialita' della procedura, della necessita' della uniformita' della
stessa e della simultaneita' e della globalita' del percorso avviato; 
    Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro relativi
al personale dei  comparti  delle  amministrazioni  destinatarie  del
presente bando; 
    Visto il sistema di classificazione dei profili professionali del
personale oggetto del presente bando di concorso; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
                       Posti messi a concorso 
 
     1. E' indetto un concorso pubblico per il reclutamento  a  tempo
determinato di 2.022 unita' di personale non dirigenziale di Area III
F1 o categorie equiparate nelle amministrazioni pubbliche  con  ruolo
di coordinamento  nazionale  nell'ambito  degli  interventi  previsti
dalla politica di coesione dell'Unione  europea  e  nazionale  per  i
cicli di programmazione 2014-2020 e  2021-2027,  nelle  autorita'  di
gestione, negli organismi intermedi e nei soggetti beneficiari  delle
Regioni Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Molise,  Puglia,
Sardegna e Sicilia. 
    2.  Le  unita'  di  personale  di  cui  al  comma  1  sono  cosi'
ripartite:  
      A. Funzionario esperto tecnico (codice FT/COE)  con  competenza
in materia di supporto e progettazione tecnica, esecuzione di opere e
interventi pubblici e gestione  dei  procedimenti  legati  alla  loro
realizzazione (es. mobilita', edilizia pubblica, rigenerazione urbana
ed efficientamento energetico, etc.): 
        numero milleduecentosettanta  unita'  di  personale  a  tempo
determinato cosi' suddivise: 
        centosedici   unita'   nelle    amministrazioni    rientranti
nell'ambito territoriale della Regione Abruzzo; 
        cinquantatre'   unita'   nelle   amministrazioni   rientranti
nell'ambito territoriale della Regione Basilicata; 
        centosettantotto  unita'  nelle  amministrazioni   rientranti
nell'ambito territoriale della Regione Calabria; 
        duecentonovantasette unita' nelle amministrazioni  rientranti
nell'ambito territoriale della Regione Campania; 
        trentuno unita' nelle amministrazioni rientranti  nell'ambito
territoriale della Regione Molise; 
        centonovantasette  unita'  nelle  amministrazioni  rientranti
nell'ambito territoriale della Regione Puglia; 
        centosessantaquattro unita' nelle amministrazioni  rientranti
nell'ambito territoriale della Regione Sardegna; 
        duecentotrentaquattro unita' nelle amministrazioni rientranti
nell'ambito territoriale della Regione Sicilia; 
       B.  Funzionario  esperto  in   gestione,   rendicontazione   e
controllo (codice FG/COE) con competenza in materia di supporto  alla
programmazione  e  pianificazione  degli  interventi,  nonche'   alla
gestione, al monitoraggio e al controllo degli stessi ivi compreso il
supporto  ai  processi  di  rendicontazione  richiesti  dai   diversi
soggetti finanziatori, anche  attraverso  l'introduzione  di  sistemi
gestionali piu' efficaci e flessibili  tra  le  amministrazioni  e  i
propri fornitori: 
        numero  settecentotrentatre'  unita'  di  personale  a  tempo
determinato cosi' suddivise: 
          settantaquattro  unita'  nelle  amministrazioni  rientranti
nell'ambito territoriale della Regione Abruzzo; 
          quaranta   unita'    nelle    amministrazioni    rientranti
nell'ambito territoriale della Regione Basilicata; 
          novantaquattro  unita'  nelle  amministrazioni   rientranti
nell'ambito territoriale della Regione Calabria; 
        centottantanove  unita'  nelle   amministrazioni   rientranti
nell'ambito territoriale della Regione Campania; 
        ventuno unita' nelle amministrazioni  rientranti  nell'ambito
territoriale della Regione Molise; 
          centoquarantanove unita' nelle  amministrazioni  rientranti
nell'ambito territoriale della Regione Puglia; 
          ottantotto   unita'   nelle   amministrazioni    rientranti
nell'ambito territoriale della Regione Sardegna; 
          settantotto   unita'   nelle   amministrazioni   rientranti
nell'ambito territoriale della Regione Sicilia; 
       E. Funzionario esperto analista  informatico  (codice  FI/COE)
con  competenza  in  materia  di  analisi  dei  sistemi  esistenti  e
definizione di elementi di progettazione di dati logici per i sistemi
richiesti dai fabbisogni di digitalizzazione  delle  amministrazioni.
Identificazione e progettazione di chiavi per i dati e definizione di
cataloghi di dati. Definizione e realizzazione  delle  condizioni  di
interoperabilita' per l'acquisizione e scambio  di  dati  utili  alle
amministrazioni: 
        numero diciannove unita' di  personale  a  tempo  determinato
cosi' suddivise: 
          sette unita' nelle amministrazioni  rientranti  nell'ambito
territoriale della Regione Abruzzo; 
        una  unita'  nelle  amministrazioni  rientranti   nell'ambito
territoriale della Regione Basilicata; 
        quattro unita' nelle amministrazioni  rientranti  nell'ambito
territoriale della Regione Molise; 
        due  unita'  nelle  amministrazioni  rientranti   nell'ambito
territoriale della Regione Puglia; 
          quattro unita' nelle amministrazioni rientranti nell'ambito
territoriale della Regione Sardegna; 
          una unita'  nelle  amministrazioni  rientranti  nell'ambito
territoriale della Regione Sicilia; 
    Per l'individuazione delle amministrazioni rientranti in ciascuno
degli ambiti  regionali  richiamati  si  rinvia  all'allegato  1  del
presente bando pubblicato sul sito del  Dipartimento  della  funzione
pubblica      www.funzionepubblica.gov.it      e       sul       sito
http://riqualificazione.formez.it 
    Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 179,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, il contratto di  lavoro  a  tempo  determinato
avra' durata corrispondente ai programmi  operativi  complementari  e
comunque non superiore a trentasei mesi. 
    3. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo  15
marzo 2010, n. 66, il trenta per cento  dei  posti  e'  riservato  ai
volontari in ferma  breve  e  ferma  prefissata  delle  Forze  armate
congedati senza demerito ovvero durante il periodo  di  rafferma,  ai
volontari  in  servizio  permanente,  nonche'   agli   ufficiali   di
complemento in ferma biennale e agli ufficiali  in  ferma  prefissata
che hanno completato  senza  demerito  la  ferma  contratta,  ove  in
possesso dei requisiti previsti dal bando. 
    4. Le riserve di legge, in applicazione della normativa  vigente,
e i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente ai  fini  della
formazione della graduatoria finale di merito di  cui  al  successivo
art. 9.