LA CAPO DIPARTIMENTO dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione del personale Visto l'art. 97, comma 4, della Costituzione ai sensi del quale agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilita' del personale direttivo e docente della scuola»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» e successive modificazioni; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» e, in particolare, l'art. 4, comma 3-sexies, ai sensi del quale, con le modalita' di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, o previste dalla normativa vigente, le amministrazioni e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalita'; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali», come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e successive modificazioni; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive modificazioni; Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo»; Visto l'art. 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», come modificato dall'art. 1-bis, comma 7, lettera c), del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, con il quale, al fine di avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2021, e' stato autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale di alta professionalita' pari a trenta unita', da inquadrare nell'Area III, posizione economica F3; Considerato che ai sensi del suddetto art. 1, comma 886, della legge 178 del 2020, il reclutamento del suddetto contingente di personale e' effettuato, senza il previo svolgimento delle previste procedure di mobilita', mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso l'avvio di procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esame orale, per l'accesso alle quali e' richiesto, oltre al titolo di studio previsto per il profilo professionale di inquadramento e alla conoscenza della lingua inglese, anche il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti pertinenti ai profili professionali richiesti: a) dottorato di ricerca in materie giuridiche o economiche, in diritto europeo e internazionale, in materia di contabilita' e bilancio, o in materia statistica, in metodi quantitativi per l'economia, in analisi dei dati e in analisi delle politiche pubbliche; b) master universitario di secondo livello in materie giuridiche ed economiche concernenti il diritto europeo e internazionale, in materie inerenti alla contabilita' e al bilancio, anche ai fini dello sviluppo e della sperimentazione dei relativi sistemi informativi, o in materia statistica, in metodi quantitativi per l'economia, in analisi dei dati e in analisi delle politiche pubbliche; Visto l'art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, che prevede modalita' semplificate di svolgimento delle prove per i concorsi pubblici; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, recante «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante il «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, recante «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'art. 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 novembre 1999, n. 509, recante «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009 in materia di equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 29 aprile 2016, n. 288, e, in particolare, la tabella 1 relativa ai «Raggruppamenti dei corsi di studio per Area disciplinare»; Vista la normativa in materia di equipollenze ed equiparazione dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi pubblici; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2021, n. 113; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 ottobre 2012, con il quale, in attuazione dell'art. 23-quinquies, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, sono state, fra l'altro, rideterminate le dotazioni organiche del personale delle Aree del Ministero dell'economia e delle finanze; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2019, n. 103, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 221 del 20 settembre 2019, recante il nuovo regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 luglio 2014, recante «Individuazione e attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67» e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2014; Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione recante «Linee guida sulle procedure concorsuali»; Visto il «Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici» del Dipartimento della funzione pubblica, pubblicato il 15 aprile 2021 sul sito del Ministero per la pubblica amministrazione, che disciplina le modalita' di organizzazione e gestione delle prove selettive, per consentirne lo svolgimento in presenza in condizioni di massima sicurezza rispetto al contagio da COVID-19; Visto l'art. 9-bis, comma 1, lettera i), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla 16 settembre 2021, n. 126, il quale prevede che «A far data dal 6 agosto 2021, e' consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'art. 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attivita': i) concorsi pubblici. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attivita' di cui al comma 1 siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esclusi per eta' dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per trattare in modalita' digitale le predette certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti. Nelle more dell'adozione del predetto decreto, per le finalita' di cui al presente articolo possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo. 4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attivita' di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attivita' avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalita' indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'art. 9, comma 10. (Omissis)»; Vista la nota n. 0067048 dell'8 ottobre 2021 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze e' stato autorizzato a svolgere direttamente le procedure concorsuali per il reclutamento di 20 unita' di alta professionalita' da inquadrare nell'Area III, posizione economica F3; Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili; Considerato che delle 30 unita' di personale non dirigenziale di cui all'art. 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il reclutamento di 10 unita' e' stato effettuato mediante scorrimento della graduatoria relativa alla procedura concorsuale di cui al bando del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», n. 61 del 7 agosto 2020; Ritenuto necessario procedere all'indizione di un concorso pubblico, per titoli ed esame orale, per il reclutamento di complessive residue 20 unita' di personale di alta professionalita', da inquadrare nella Terza area funzionale, Fascia retributiva F3, al fine di avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di competenza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico per titoli ed esame orale per l'assunzione a tempo indeterminato di complessive venti unita' di personale di alta professionalita', da inquadrare nella Terza area funzionale - Fascia retributiva F3 - con profilo di funzionario amministrativo contabile da destinare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze per gli uffici ubicati nella sede di Roma. 2. Il dieci per cento dei posti messi a concorso e' riservato ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, al personale appartenente al ruolo unico del Ministero dell'economia e delle finanze. 3. La procedura concorsuale viene espletata nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nei limiti delle rispettive complessive quote d'obbligo. 4. Al fine di consentire ai candidati diversamente abili di concorrere in effettive condizioni di parita' con gli altri candidati ammessi al concorso, l'amministrazione predisporra' adeguate modalita' di svolgimento della prova di esame. 5. I posti riservati che non dovessero essere coperti per mancanza di aventi titolo saranno conferiti ai candidati secondo l'ordine di graduatoria. 6. Coloro che intendono avvalersi di una delle suindicate riserve devono farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso; in mancanza di tale dichiarazione al/alla candidato/a non viene concesso il beneficio della riserva. 7. Le assunzioni in servizio dei vincitori del concorso sono subordinate alle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.