Art. 11 
 
    Titoli di precedenza e/o preferenza, formazione, approvazione 
             e pubblicazione della graduatoria di merito 
 
    1. Ai fini della  formazione  della  graduatoria  finale,  per  i
candidati che abbiano superato la prova  orale  con  esito  positivo,
l'Amministrazione provvedera' d'ufficio, ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  e  successive
modificazioni ed integrazioni, a verificare il possesso dei requisiti
dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione. 
    2. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto  la  prova  orale  con
esito positivo, il /la candidato/a che intende far valere i titoli di
riserva, nonche' i titoli di  preferenza  previsti  dall'art.  5  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487,  deve
presentare, o far  pervenire,  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale  e
dei servizi, Direzione del personale, ufficio III, via  XX  Settembre
n.  97,  00187  Roma,   a   mezzo   posta   elettronica   certificata
all'indirizzo dcp.dag@pec.mef.gov.it i relativi  documenti  in  carta
semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive secondo quanto  previsto
dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. Da tali documenti o dichiarazioni  sostitutive
deve risultare che i titoli espressamente dichiarati nella domanda di
ammissione al concorso erano gia' in possesso  del/della  candidato/a
alla data di scadenza del termine utile per  la  presentazione  della
domanda stessa. 
    3.  La  graduatoria  di  merito,  formulata   dalla   Commissione
esaminatrice secondo l'ordine dei  punti  riportati  nella  votazione
complessiva conseguita da ciascun candidato/a, sara'  successivamente
riformulata tenendo conto degli eventuali titoli  di  precedenza  e/o
preferenza previsti dall'art. 5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, tenendo  presente  che,  qualora  a
conclusione  delle  operazioni  di  valutazione  dei  citati   titoli
preferenziali due o piu' candidati si classificheranno  nella  stessa
posizione, sara' preferito il/la candidato/a piu' giovane di eta', ai
sensi del comma 9 dell'art. 2 della legge n. 191 del 1998. 
    4. Sono dichiarati vincitori, sotto condizione  dell'accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, i
candidati utilmente collocati nella graduatoria, nel limite dei posti
messi a concorso, ferme restando  le  riserve  di  legge  specificate
all'art. 1 del presente bando di concorso. 
    5. La  graduatoria  finale  di  merito  e'  pubblicata  sul  sito
Internet del Ministero dell'economia e  delle  finanze  all'indirizzo
www.mef.gov.it            e             sulla             piattaforma
https://www.concorsionline.mef.gov.it e ne sara' data  notizia  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  serie  speciale
«Concorsi ed esami». 
    6. Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana decorrono i termini per le eventuali impugnative.