Art. 12 
 
         Presentazione dei documenti da parte dei vincitori 
 
    1. I candidati dichiarati vincitori della procedura  concorsuale,
salvo  quelli  che  siano  dipendenti  di  ruolo  di  amministrazioni
pubbliche devono, a pena di decadenza, presentare, o  far  pervenire,
al   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,    Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, Direzione
del personale, ufficio III, via XX Settembre 97, 00187 Roma, a  mezzo
posta elettronica  certificata  all'indirizzo  dcp.dag@pec.mef.gov.it
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di
ricevimento dell'apposita comunicazione, la seguente documentazione: 
      a. dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilita'
ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del decreto del Presidente  della
Repubblica 18 dicembre 2000, n. 445, attestante che gli stati,  fatti
e qualita' personali,  suscettibili  di  modifica,  dichiarati  nella
domanda di ammissione al concorso, non hanno subito variazioni; 
      b. dichiarazione ai sensi del suindicato decreto del Presidente
della Repubblica 445/2000 da cui risulti di non essere/essere stato/a
condannato/a anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel capo I del  titolo  II  del  libro  secondo  del  codice
penale; 
      c. dichiarazione  circa  l'insussistenza  delle  situazioni  di
incompatibilita' previste dall'art. 53  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165. 
    2. L'Amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica
di controllo i vincitori del concorso. 
    3. La capacita'  lavorativa  del/della  candidato/a  diversamente
abile e' accertata dalla Commissione di cui all'art. 4 della legge  5
febbraio 1992, n. 104. 
    4.  L'Amministrazione  ha  la  facolta'  di   effettuare   idonei
controlli, anche a campione, sulla  veridicita'  delle  dichiarazioni
rese nella domanda di ammissione al concorso. 
    5. A norma degli articoli 71, 75 e  76  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica 445/2000, l'Amministrazione  ha  facolta'
di effettuare idonei controlli, anche a campione,  sulla  veridicita'
delle dichiarazioni rese nella domanda di ammissione al concorso  con
le conseguenze previste in caso  di  dichiarazioni  non  veritiere  o
mendaci.