Art. 13 
 
                       Assunzione in servizio 
 
    1.  I  candidati   dichiarati   vincitori   del   concorso,   che
risulteranno in possesso dei prescritti requisiti ed in regola con la
documentazione  di  cui  al  precedente  art.  12,  sono  invitati  a
stipulare  apposito  contratto  individuale  di  lavoro,  secondo  le
modalita' previste dalla normativa vigente. 
    2. I vincitori, per  i  quali  verra'  disposta  l'assunzione  in
relazione a quanto previsto dal presente  bando,  saranno  assunti  a
tempo  indeterminato  ed  inquadrati,  in  prova,  nella  Terza  area
funzionale - Fascia retributiva F3, nel ruolo unico del personale del
Ministero dell'economia e delle finanze. 
    3. I  vincitori,  assunti  in  servizio  a  tempo  indeterminato,
saranno soggetti ad un periodo di prova della durata  prevista  dalle
vigenti norme contrattuali nonche' ad un ciclo formativo  che  verra'
definito successivamente all'assunzione. 
    4. Ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo n.
165/2001, i vincitori del concorso devono  permanere  nella  sede  di
prima destinazione per  un  periodo  non  inferiore  a  cinque  anni.
Pertanto, non si applicano le disposizioni  di  cui  all'art.  7  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto  1988,  n.
325, in materia di mobilita' compensativa ne' eventuali  comandi,  ad
eccezione di quelli obbligatori, previsti da disposizioni normative.