Art. 13 Assunzione in servizio 1. I candidati dichiarati vincitori del concorso, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti ed in regola con la documentazione di cui al precedente art. 12, sono invitati a stipulare apposito contratto individuale di lavoro, secondo le modalita' previste dalla normativa vigente. 2. I vincitori, per i quali verra' disposta l'assunzione in relazione a quanto previsto dal presente bando, saranno assunti a tempo indeterminato ed inquadrati, in prova, nella Terza area funzionale - Fascia retributiva F3, nel ruolo unico del personale del Ministero dell'economia e delle finanze. 3. I vincitori, assunti in servizio a tempo indeterminato, saranno soggetti ad un periodo di prova della durata prevista dalle vigenti norme contrattuali nonche' ad un ciclo formativo che verra' definito successivamente all'assunzione. 4. Ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165/2001, i vincitori del concorso devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. Pertanto, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, in materia di mobilita' compensativa ne' eventuali comandi, ad eccezione di quelli obbligatori, previsti da disposizioni normative.