Art. 4 Esclusione dal concorso 1. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione puo' disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale, ove venga accertata la mancanza dei requisiti richiesti. 2. L'eventuale esclusione dal concorso viene comunicata agli interessati con provvedimento motivato.