Art. 5 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1.  Con  successivo  provvedimento,   secondo   quanto   disposto
dall'art. 35, comma 3, lettera e), 35-bis del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165 e dall'art. 9 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 487/1994,  e'  nominata  la  Commissione  esaminatrice,
composta da esperti di comprovata competenza  nelle  materie  oggetto
del concorso. 
    2. Il Presidente ed i membri  della  Commissione  possono  essere
scelti anche tra il personale in quiescenza  ai  sensi  del  comma  4
dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994. 
    3. La Commissione e' composta  nel  rispetto  delle  norme  sulla
parita' di genere. Le  funzioni  di  segretario  sono  svolte  da  un
dipendente della  Terza  area  del  ruolo  unico  del  personale  del
Ministero dell'economia e delle finanze. 
    4.  La  Commissione  esaminatrice,   per   l'accertamento   della
conoscenza della lingua inglese puo'  essere  assistita  da  soggetti
specializzati  che  possano  somministrare  una   prova   di   lingua
commisurata al livello B1. 
    5. La Commissione puo' svolgere  i  propri  lavori  in  modalita'
telematica, garantendo comunque  la  sicurezza  e  la  tracciabilita'
delle comunicazioni secondo la normativa vigente.